Norme di riferimento
L’attività enoturistica, è regolata decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali del 12 marzo 2019 (Gazzetta ufficiale numero 89 del 10 aprile 2019) e, in precedenza, era stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 502 a 505 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
L’enoturismo comprende tutte quelle attività legate alla scoperta di un determinato territorio e alla visita delle aziende vitivinicole ivi stabilite. Tali iniziative si articolano nella visita dei luoghi di coltivazione, delle cantine, dei locali di produzione o di esposizione degli strumenti propri dell’attività vitivinicola ed enologica in genere. Sono, inoltre, comprese le attività di carattere didattico, culturale e ricreativo come ad esempio la vendemmia didattica e le degustazioni anche in abbinamento ad alimenti preparati dall’azienda stessa.
Requisiti professionali
Per l’attività enoturistica non occorre disporre di requisiti professionali. È necessaria però l’esistenza di una azienda agricola, in esercizio, che comprenda sia il vigneto che la attività di trasformazione delle uve in vino.
Modalità di svolgimento
L’attività enoturistica è svolta in forma:
- individuale;
- società di persone: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
- società di capitali: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
apertura partita Iva (Codice Ateco 2007): 01.21.00 Coltivazione di uva
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche:Modello AA7/10
iscrizione alla CCIAA, solo in previsione di volume d’affari superiore a 7.000,00 euro:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche:Modello S5
- inquadramento previdenziale:
Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato: ora la contribuzione è legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati. Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate.
Nota: anche per l’anno 2019 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di 7,49 euro, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata fissata nella misura pari al 15,24% con decreto 22 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato la determina INAIL 8 agosto 2018, n. 356.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Particolari disposizioni
Il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, ha fornito le linee guida per l’esercizio dell’attività enoturistica. In particolare sono stati definiti i requisiti e gli standard qualitativi minimi dei quali si richiamano di seguito i principali:
- L’apertura della struttura può essere settimanale o stagionale con un minimo di 3 giorni, compresi la domenica, i prefestivi e i festivi;
- Le strutture devono dotarsi di:
- strumenti di prenotazione delle visite preferibilmente informatici;
- un cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- un sito o pagina web aziendale;
- materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’italiano con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine, sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare e alle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio;
- Gli ambienti dedicati devono essere adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
- Il personale addetto deve essere dotato di competenza e formazione per lo svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione, nonché sulle caratteristiche del territorio;
- L’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune provvede a disporre di un apposito modulo da compilare.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.
Liberalizzazioni
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010);
Con le modifiche apportate dal DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, all’articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.