Norme di riferimento

L’attività di agricoltore è disciplinata dal combinato disposto dell’articolo 2135 del Codice Civile e del D.Lgs. 228/01. In particolare l’agricoltore si adopera per la coltivazione del fondo, per la selvicoltura e per l’allevamento di animali, in particolare attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale

  • animale; ovvero attività connessedirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il D.Lgs. 99/04 stabilisce che l’imprenditore agricolo è definito professionale (IAP) se:

  • dedica all’attività agricola almeno il 50 per cento del proprio lavoro complessivo; 
  • ricavi dalla stessa attività almeno il 50 per cento del proprio reddito complessivo; 
  • abbia la necessaria capacità professionale.

Requisiti professionali

Per l’attività di agricoltore non occorre disporre di requisiti professionali. Diversamente l’imprenditore può essere definito IAP nei seguenti casi:

  • ha esercitato per almeno un triennioattività agricola come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo;
  • possiede un titolo di studio compatibile(diploma di scuola agraria o istituto tecnico professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario prevalente, laurea nel settore agrario, veterinario, e delle scienze naturali).

Modalità di svolgimento

L’attività di agricoltore è svolto in forma:

  • individuale;
  • società di persone: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
  • società di capitali:almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

apertura partita Iva (Codice Ateco 2007): 01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 01.11.30 Coltivazione di legumi da granella

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

01.12.00 Coltivazione di riso

01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero

01.13.40 Coltivazione di patate

01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero

01.15.00 Coltivazione di tabacco

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili

01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria

01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette

01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti

01.21.00 Coltivazione di uva

01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

01.23.00 Coltivazione di agrumi

01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi

01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande

01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

01.30.00 Riproduzione delle piante

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini

01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini

01.46.00 Allevamento di suini

01.47.00 Allevamento di pollame

01.49.10 Allevamento di conigli

01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia

01.49.30 Apicoltura

01.49.40 Bachicoltura

01.49.90 Allevamento di altri animali nca

01.50.00 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

  1. Attività che seguono la raccolta
    1. Pulitura e cernita di semi e granaglie

01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina

01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi

  • impresa individualeModello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche:Modello AA7/10

iscrizione alla CCIAA, solo in previsione di volume d’affari superiore a 7.000,00 euro:

  • impresa individuale:Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche:Modello S5
  • inquadramento previdenziale:

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato: ora la contribuzione è legata al reddito

agrario prodotto dai terreni dichiarati. Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate. Si vedano, di seguito, le fasce di reddito:

In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all’INPS.

Nota: Anche per l‘anno 2019 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di 7,49 euro, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata fissata nella misura pari al 15,24% con decreto 22 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali che ha approvato la determina INAIL 8 agosto 2018, n. 356.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività,della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune provvede a disporre di un apposito modulo da compilare.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

Liberalizzazioni

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010);

Con le modifiche apportate dal DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, all’articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio della medesima comunicazione.

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