Sono imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste:
- i soggetti editori di cui all’art. 1, primo comma (ditte individuali, società di persone e società di capitali) e quelli equiparati di cui all’art. 18, primo comma(editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno) della legge 05/08/1981 n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
- gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistichediffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editorial
Sono ricomprese in questa scheda anche:
- l’attività di casa editrice
- l’attività di apertura di una testata o un quotidiano online Norme di riferimento
L’attività di editore di quotidiani, periodici e riviste è disciplinata dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981. Occorre inoltre fare riferimento alle disposizioni sulla stampa di cui alla legge n. 47 dell’8 febbraio 1948.
Requisiti professionali
Per l’esercizio dell’attività non è indispensabile alcun requisito professionale. Anche se la laurea in discipline umanistiche o editoria potrebbe essere d’aiuto al fine di esercitare l’attività con capacità di analisi, autonomia decisionale, capacità di organizzazione e pianificazione.
Modalità di svolgimento
L’attività di editore di quotidiani, periodici e riviste può essere svolta in forma:
- individuale;
- societaria(società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 58.14.00(Codice Ateco 2007):
- impresa individuale : Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione all’Albo artigiani(l’art. 6, lettera f-sexies del DL n 70 del 13/05/2011, convertito in L. n .106 del 12/07/2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica).
iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, comunicando i prezzi che si intendono praticare il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità dei locali N.B.: Il modulo in allegato è meramente esemplificativo. Si prega pertanto di provvedere alla compilazione del modulo disposto dal singolo Comune nel quale si intende esercitare l’attività;
E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.
Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.
- Iscrizione al ROC(Registro Operatori della Comunicazione): per quotidiani e periodici a diffusione nazionale;
- Iscrizione in Tribunale:per quotidiani e periodici a diffusione locale l’impresa.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.