L’attività di meccatronica prevede l’esecuzione di interventi di meccanica, motoristica ed elettrauto, quali la sostituzione, la modificazione ed il ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, di veicoli e/o di complessi a motore compresi i ciclomotori, le macchine agricole, i rimorchi adibiti al trasporto su strada; l’installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli.
Norme di riferimento
L’attività di meccatronica è conseguente all’entrata in vigore della Legge n. 224/2012 che ha modificato la Legge n. 122/1992, norma che disciplina l‘attività di autoriparazione.
In particolare, la Legge n. 224/2012 ha disposto l’unificazione delle attività di meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova ed unica attività di meccatronica.
Requisiti professionali
Coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività di autoriparazione ed elettrauto.
I requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:
- attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto;
- diploma di qualifica professionale di “Operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo” più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto;
- frequenza di un corso regionale sia per l’attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto;
- diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereonautica, fisica.
Con riguardo al requisito sub 3), la legge prevede l‘istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di “meccatronica” entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Modalità di svolgimento
L’attività di meccatronica può essere svolta in forma di:
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- società di persone(s.a.s. e s.n.c.): la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- società di capitali(S.r.l.): la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 45.20… (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/10
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA, attraverso la Comunicazione Unica:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione all’Albo artigiani (con DL n. 70 del 13.5.2011, convertito in L. n. 106 del 12.7.2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica)
- inquadramento previdenziale:
iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità;
E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.
Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti
connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.