Norme di riferimento
L’attività di vendita al dettaglio di quotidiani e periodici è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/98 e del D.Lgs. 170/2001. I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dall’autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.”
Requisiti professionali
Per l’esercizio del commercio al dettaglio di quotidiani e periodici non è previsto alcun requisito professionale.
E’ ricompresa nella seguente scheda anche l’attività di chiosco Liberalizzazioni
Con l’introduzione del DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa. Possono inoltre praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.
Modalità di svolgimento
Il commercio al dettaglio di quotidiani e periodici può essere svolto in forma:
- individuale;
- societaria(società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 47.62.10(Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla C.C.I.A.A.:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione INPS: gestione commercianti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare.
Con l’introduzione del DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa. Possono inoltre praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.