L’attività di  Compro oro è l’attività svolta dai soggetti, anche diversi dagli operatori professionali in oro di cui alla L. 17.1.2000, n. 7, che esercitano un’attività commerciale consistente nella compravendita, ovvero nella permuta di oggetti preziosi usati, in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente.

Con il D.Lgs. 25.5.2017, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20.6.2017, n. 141, è stata introdotta una disciplina specifica per i cd. Compro oro.

Requisiti professionali

Per l’esercizio della vendita al dettaglio non è previsto alcun requisito professionale. Modalità di svolgimento

La vendita al dettaglio può essere svolta in forma:

  • individuale;
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 47.77.00(Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10;
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione INPS: gestione commercianti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – esercizi di vicinato), nel caso dei commercio in piccole strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità.

Nel caso l’attività comporti il commercio di preziosi usati vi sono ulteriori obblighi ossia:

  • obbligo di munirsi di licenza del Questore territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 127 T.u.l.p.s. e degli artt. 243 – 246 del regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s., la domanda per ottenere la licenza deve contenere l’indicazione dei soggetti per i quali è richiesta, il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la propria sede, la natura degli affari che saranno svolti, la tariffa delle operazioni nonché il personale che intende impiegare, distinguendo tra rappresentanti, dipendenti e collaboratori.

Tale licenza viene rilasciata in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. 385/1993 e di seguito elencati, di cui devono essere in possesso l’amministratore, il personale tecnico e amministrativo:

  • non ci si deve trovare in condizioni di interdizione dai pubblici uffici;
  • non devono esserci in atto condanne penali o provvedimenti sanzionatori (né in Italia né all’estero),
  • non si deve essere sottoposti a provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità giudiziarie,
  • non devono essere state pronunciate condanne per reclusione, per un periodo superiore a 6 mesi, a causa di reati dovuti a diverse attività (bancaria, assicurativa, finanziaria) o per i reati compresi nel decreto legislativo n°39 del 27/01/2010; condanne per reclusione, per un periodo superiore a 12 mesi, per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico o per reati di natura finanziaria e tributaria; condanne per reclusione, per un periodo superiore ai 24 mesi, per qualsiasi delitto non colposo, in ottemperanza al comma 2 dell’articolo 116 del codice penale.

Una volta ottenuta la licenza dalla Questura territorialmente competente, l’operatore deve richiedere l’iscrizione all’OAM (Organismo per Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi), ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 92/2017, tramite istanza da inviare in modalità telematica contenente i dati identificativi della società e del suo legale rappresentante, nonché gli estremi della licenza rilasciata dalla Questura.

Iscrizione al registro degli operatori Compro Oro

L’obbligo di iscrizione e comunicazione nel registro si applica anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi (ai sensi dell’art. l, co. 3, L. 7/2000) ove svolgano o intendano svolgere

l’attività di Compro oro. Per quest’ultimi restano ferme la disciplina specifica della L. 7/2000 e le disposizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio, in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con Faq pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati forniti chiarimenti antiriciclaggio per i Compro Oro, che acquistano preziosi al fine della loro fusione. In particolare è stato precisato che “sono tenuti all’iscrizione nel registro (degli operatori Compro Oro) gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti”.

Il Registro degli operatori Compro oro è istituito presso l’Oam, ossia l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all’art. 128-undecies, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

Per poter ottenere l’iscrizione al registro è necessario essere in possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’art. 127, R.D. 18.6.1931, n. 773 e presentare apposita istanza contenente:

  • per le persone fisiche:
  1. il cognome e il nome;
  2. il luogo e la data di nascita;
  3. il codice fiscale;
  4. la residenza anagrafica nonché  il domicilio,  se  diverso dalla residenza;
  5. un indirizzo  di  posta elettronica  certificata  per  le comunicazioni tra l’interessato e l’OAM;
  6. l’indirizzo di ciascuna sede  operativa, con  l’indicazione della città e del relativo codice di avviamento;
  7. il cognome, il nome, il luogo  e la  data  di nascita,  il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
  8. gli estremi della licenza;
  9. gli estremi del conto corrente dedicato di cui  all’art.  5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
  • per le persone giuridiche:
  1. la denominazione sociale;
  2. la data di costituzione;
  3. il codice fiscale;
  4. la sede legale e, se diversa  dalla sede  legale,  la sede amministrativa;
  5. il cognome, il nome, il luogo  e la  data  di nascita,  il codice fiscale del legale rappresentante;
  6. l’indirizzo di ciascuna sede  operativa, con  l’indicazione della città e del relativo codice di avviamento;
  7. il cognome, il nome, il luogo  e la  data  di nascita,  il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
  8. un indirizzo  di  posta elettronica  certificata  per  le comunicazioni tra l’interessato e l’OAM;
  9. l’indicazione,  ove  posseduto,   del   codice  operatore professionale in oro,  attribuito dalla  Banca  d’Italia ai  sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
  10. gli estremi della licenza;
  11. gli estremi del conto corrente dedicato di cui all’art.  5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

L’operatore, inoltre, dovrà allegare all’istanza copia dei suoi documenti di identificazione, nonché l’attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza.

A chiusura dell’iter di iscrizione l’Oam, dopo aver verificato la completezza e l’idoneità della documentazione inviata, provvederà ad iscrivere l’operatore nel registro entro un termine di trenta giorni e ad assegnare allo stesso un codice identificativo unico.

Gli operatori, in caso di successiva variazione dei dati comunicati, dovranno provvedere a comunicare entro 10 giorni la variazione stessa all’Oam.

Gli iscritti al registro degli operatori Compro oro devono corrispondere un contributo a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. Tale contributo è determinato sulla base di elementi quali la natura giuridica, nonché la complessità organizzativa dell’operatore iscritto.

Obblighi di identificazione della clientela e regolamentazione monetaria dell’operazione

Prima dell’esecuzione dell’operazione, l’operatore Compro oro debba procedere all’identificazione di ogni cliente secondo le modalità di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), ed all’art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 e successive modificazioni (decreto antiriciclaggio).

I Compro oro, quindi, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, dovranno identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, ovvero mediante un documento d’identità non scaduto, prima dell’esecuzione dell’operazione.

Con il Decreto legislativo è stata, inoltre, abbassata da € 1.000 a € 500 la soglia per l’uso del contante per le attività del settore Compro oro.

Pertanto, le operazioni di importo pari o superiore a € 500 devono essere effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.

A tal fine è stabilito che i Compro oro debbano dotarsi di un conto corrente bancario o postale, dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di operazioni di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati.

Per ogni operazione di Compro oro effettuata, gli operatori sono tenuti a predisporre una scheda, numerata progressivamente e recante i seguenti dati:

  • l’indicazione dei dati identificativi del cliente, nonché degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
  • la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue qualità;
  • l’indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell’operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche, alla sua qualità e al suo stato;
  • due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
  • la data e l’ora dell’operazione;
  • l’importo corrisposto ed il mezzo di pagamento utilizzato;
  • l’integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all’oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi del soggetto a cui è stato ceduto (altro operatore Compro oro, cliente, operatore professionale di cui alla L. 7/2000, fonderie o altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi).

Terminata l’operazione, il Compro oro dovrà consegnare al cliente una ricevuta che riepiloghi tutte le suddette informazioni.

Vi è l’obbligo di conservare i dati identificativi del cliente, la scheda dell’operazione e copia della ricevuta riepilogativa consegnata al cliente per 10 anni.

Inoltre, nel rispetto della normativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali, gli operatori Compro oro sono tenuti ad adottare sistemi di conservazione dei dati idonei a garantire la completa e tempestiva accessibilità ai dati da parte delle Autorità competenti, nonché l’integrità, la non alterabilità, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti.

Ogni operazione sospetta, secondo quanto stabilito dall’art. 35 del Decreto antiriciclaggio, deve essere segnalata alla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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