Norme di riferimento

L’attività di vendita al dettaglio di carburanti è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/98 e del D.Lgs. 32/98.

Requisiti professionali

Per l’esercizio del commercio al dettaglio di carburanti non è previsto alcun requisito professionale. Liberalizzazioni

Con l’introduzione del DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali, che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento, cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita;

Inoltre, ai sensi del novellato ottavo comma, dell’articolo 28 del DL n. 98/2011, è sempre consentito in tali impianti:

  • l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto, e l’esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;
  • la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

Modalità di svolgimento

Il commercio al dettaglio di carburanti può essere svolto in forma:

  • individuale;
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 47.30.00(Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione commercianti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione da presentare all’Ufficio Commercio del comune nel quale si intende aprire il distributore utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione. Unitamente a questa, va presentata domanda per il rilascio delle concessioni edilizie allegando un’autocertificazione e una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato;
  • Presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione agli accessi all’ente proprietario della strada;
  • Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti e quelli ristrutturati devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal Comune. In attesa che la commissione abbia effettuato il prescritto collaudo, il Sindaco, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, autorizza l’esercizio provvisorio dell’impianto di carburante senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione. L’esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione. L’impianto deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione, entro dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione all’installazione e del permesso di costruire;
  • Ottenere la licenza UTFper il deposito degli oli minerali.

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

Inoltre, sempre con l’introduzione del DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali, che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento, cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita;

Infine, ai sensi del novellato ottavo comma, dell’articolo 28 del DL n. 98/2011, è sempre consentito in tali impianti:

  • l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto,
  • l’esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;
  • la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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