Norme di riferimento

L’attività di vendita di autoveicoli, motocicli o ciclomotori usati è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/98 e degli articoli 126 e 128 del R.D. 773/31 (Tulps).

Requisiti professionali

Per l’esercizio della vendita di autoveicoli, motocicli o ciclomotori usati non è previsto alcun requisito professionale.

Sono ricomprese nella seguente scheda anche le attività di concessionaria auto, rivenditore auto.

Modalità di svolgimento

La vendita di autoveicoli, motocicli o ciclomotori usati può essere svolta in forma:

  • individuale;
  • societaria(società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 45.11.01 per il commercio di autoveicoli 40.11 per il commercio di motocicli e ciclomotori (Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10;
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione INPS: gestione commercianti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
  • comunicare preventivamente(almeno 30 giorni prima dell’avvioall’autorità di P.S. (Comune) l’intenzione di esercitare il commercio di cose usate (detta anche “Presa d’atto”);
  • Tenuta del registro di “carico e scarico autoveicoli”,vidimato presso il Comune, su cui annotare le operazioni giornaliere con particolare riguardo alle operazioni effettuate, alla generalità dei soggetti interessati, alla data dell’operazione ed alla specie di merce commercializzata.;
  • Chiedere autorizzazione alla Questuraper l’esercizio di agenzia d’affari, in relazione all’attività di intermediazione (vendita con mandato di autoveicoli di terzi);
  • Ottenere licenza di autorimessa, solo nel caso in cui venga prevista la corresponsione di un corrispettivo specifico per la custodia dei mezzi;
  • Ottenere l’autorizzazione dai vigili del fuoco(certificato di prevenzione incendi) riguardante la certificazione di rispondenza delle strutture alle norme tecniche di prevenzione degli incendi.

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

 

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