Descrizione

L’attività di agente d’affari in mediazione, o altrimenti detto di mediatore, come individuata dall’articolo 1754 del codice civile, consiste nel mettere in contatto due o più parti, al fine di far concludere loro un affare e senza essere legato da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con le parti medesime. Il mediatore opera nei seguenti settori:

  • Immobiliare: per coloro che intendono svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
  • Merceologico: per coloro che intendono svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame;
  • Servizi vari: per coloro che intendono svolgere l’attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore dei servizi.

Norme di riferimento

L’attività di agente d’affari in mediazione è disciplinata dalla Legge n. 39 del 1989 e dal Decreto- Legislativo n. 59 del 2010 recante l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, conosciuto come “Decreto attuativo della Direttiva Servizi”. Si segnala, inoltre, che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 emanato in attuazione degli articoli 73 e 80 del richiamato Decreto-Legislativo n. 59/2010, disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti che intendono iniziare la professione di agente d’affari in mediazione.

Requisiti professionali

Per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione è richiesto il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell´aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.

Modalità di svolgimento

L’attività di agente d’affari in mediazione può essere svolta in forma:

  • individuale;
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività apertura partita Iva con codice attività (Codice Ateco 2007):

  • 11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
  • 11.07 Mediatori in animali vivi
  • 12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
  • 13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
  • 14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
  • 15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
  • 16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
  • 17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
  • 18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
  • 18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
  • 18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
  • 18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
  • 19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
  • 12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
  • 19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
  • 31.00 Attività di mediazione immobiliare

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 46.1… –a seconda dei prodotti commercializzati (Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:

  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

Consulenza personalizzata?

Clicca sul pulsante e formula la tua richiesta.