La gestione di un bar rientra nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In questo tipo di esercizi, gli alimenti e le bevande possono essere:
- somministrati ai clienti, cioè venduti ai clienti che li consumano nei locali dell’esercizio;
- venduti ai clienti, per essere consumati altrove (vendita “per asporto”).
La vendita ai clienti di alimenti e bevande, per essere consumati nei locali nei quali sono
venduti, può essere svolta legittimamente soltanto dall’impresa autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande.
Norme di riferimento
Dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 e della legge n. 131/2003 il quadro di riferimento legislativo per quanto attiene la somministrazione degli alimenti e bevande è destinato ad essere visto dalle singole regioni in modo compiuto.
Pertanto il quadro normativo nazionale (legge 25 agosto 1991, n. 287) rimane valido per tutte le regioni che non abbiano ancora provveduto a regolamentare la materia.
Requisiti professionali
Le persone addette alla manipolazione e successiva vendita degli alimenti devono, ai sensi del Decreto n. 438 del 24/11/2004, essere in possesso del Libretto professionale di idoneità (ex libretto sanitario) che si ottiene seguendo un Corso di formazione riconosciuto dalla Regione di appartenenza.
Inoltre, per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre rispettare le disposizioni in merito agli orari di apertura e chiusura. I locali destinati all’esercizio dell’attività devono rispettare caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie.
Modalità di svolgimento
L’attività di “ristorazione con somministrazione” può essere svolta in forma:
- individuale;
- societaria (società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
apertura partita Iva con codice attività 56.30.00 ovvero 56.10.11 (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- inquadramento previdenziale:
iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- Richiesta alla competente Agenzia delle Dogane della licenza di esercizio per la vendita di prodotti alcolici.
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, comunicando i prezzi che si intendono praticare, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità dei locali E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare.
- Richiesta di autorizzazione preventiva da parte del Comune, solo nel caso in cui il locale sia ubicato in zona tutelata per un corretto sviluppo del settore o in quanto area di pregio artistico ed ambientale, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 147/2012.
- Richiesta all’Azienda Sanitaria della certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.
- Compilazione del Codice di Autoregolamentazione Sanitaria HACCP: obbligatorio per tutte le strutture ricettive che somministrano pasti al pubblico (ex L. 155/97). Tale Codice deve essere sottoscritto e consegnato alla ASL di zona.
- Possesso della certificazione Sab (Somministrazione Alimenti e Bevande).
- Compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi, da parte del responsabile della prevenzione e protezione, riportante tutti i rischi presenti nel locale e le modalità individuate per prevenirli.
- Frequenza di un corso antincendio e di un corso in tema di sicurezza sul lavoro con conseguimento del relativo attestato.
Liberalizzazioni
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
-Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.
Appare opportuno ricordare che alcuni bar sono autorizzati ad effettuare la rivendita di prodotti oggetto di monopolio di Stato, quali ad esempio i tabacchi ovvero i giochi a premi e gratta e vinci, nonché giornali, quotidiani periodici e ricariche telefoniche. Secondo quanto disposto dall’articolo 24 della Legge n. 1293 del 1957, i beni oggetto di monopolio di Stato vengono venduti al pubblico ad un prezzo fissato dalla tariffa di vendita. Sulla cessione di tali beni si calcola l’aggio, che rappresenta la quota di ricavo lorda dell’esercente. L’aggio, infatti, è la differenza tra il prezzo di vendita del genere di monopolio e il prezzo di acquisto pagato dall’esercente al fornitore AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato).
Dal punto di vista contabile, la gestione degli acquisti e delle vendite dei beni oggetto di monopolio di Stato differisce a seconda che il soggetto abbia adottato la contabilità ordinaria ovvero semplificata. Per i soggetti in contabilità ordinaria, come chiarito dalla C.M. 17.5.2000, n. 98/E, dovranno essere rilevati sia gli acquisti che le vendite dei beni in commento, poiché ai fini delle imposte dirette rileva l’intero corrispettivo di vendita e non solo l’aggio. Qualora il soggetto abbia adottato la contabilità semplificata, invece, secondo quanto illustrato dalla precedente C.M. 20.5.1991, n. 22, è considerata sufficiente la rilevazione del solo aggio, quale componente positivo di reddito.