L’attività di ludoteca presuppone la prestazione di servizi con finalità prettamente culturali e di intrattenimento, aperti a quanti intendono fare esperienze di gioco, con lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all’autonomia e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni individuo.

Norme di riferimento

L’attività artigianale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 443/85 (Legge Quadro per l’Artigianato). Si evidenzia inoltre che le ludoteche devono essere collocate in edifici a ciò esclusivamente destinati, in possesso della agibilità/abitabilità, nel rispetto dei Regolamenti Edilizi, Urbanistici, ed Igienico-Sanitari. Di norma devono essere posti al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne. Si deve prevedere uno spazio minimo di quattro metri per utente e di servizi igienici adeguati alle diverse età. Devono, altresì, rispettare le norme di cui alla L. 104/1992, relative all’assenza di barriere architettoniche.

Requisiti professionali

Pur non essendo necessari requisiti professionali specifici l’attività può essere condotta da operatori che comunque abbiano una formazione professionale attinente alla funzione svolta. Infatti il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d’asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche di personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell’educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

Modalità di svolgimento

L’attività in esame può essere svolta in forma:

  • individuale;
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 93.29.90ovvero con uno dei codici 00 …
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5

iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:

  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Altri adempimenti

Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità.

N.B.: Il modulo in allegato è meramente esemplificativo. Si prega pertanto di provvedere alla compilazione del modulo disposto dal singolo Comune nel quale si intende esercitare l’attività;

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010);

Attestazione di idoneità igienico-sanitaria per i locali, rilasciata dal sindaco del comune di competenza;

Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

-Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

Consulenza personalizzata?

Clicca sul pulsante e formula la tua richiesta.