Nell’ordinamento italiano la professione dell’avvocato è disciplinata dalle disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche. L’avvocato rappresenta, assiste e difende una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.
Requisiti professionali
Il professionista deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) oppure di laurea specialistica in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, o ancora laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico. Inoltre deve avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto.
Modalità di svolgimento
La professione di avvocato può essere svolta in forma:
– individuale: il professionista deve possedere i requisiti professionali richiesti;
– associata: contratti a rilevanza soprattutto interna che si sostanziano in accordi di “studio associato”, che comprendono, per esempio, la ripartizione dei compensi e l’acquisto in comune dei beni necessari allo svolgimento dell’attività. Nell’associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell’attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato;
– societaria (società di persone): l’art. 2, comma 1, lett. c), legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
– apertura partita Iva con codice attività 69.10.10 (Codice Ateco 2007):
– impresa individuale: Modello AA9/12
– soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
– iscrizione all’Albo professionale: occorre presentare un modulo d’iscrizione e versare la rata prevista da ciascun Ordine professionale;
– inquadramento previdenziale:
– iscrizione alla Cassa Nazionale Forense: è obbligato all’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense chi è iscritto all’Albo ed ha aperto partita Iva con codice tipico dell’attività di avvocato e/o partecipi in associazione professionale all’interno della quale l’interessato svolga l’attività. L’iscrizione all’albo forense comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
– iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.