Le professioni non regolamentate in ordini o collegi, ai sensi dell’articolo 1 L. 4/2013, sono costituite dalle attività economiche volte alla prestazione di opere o servizi a favore di terzi, esercitate abitualmente o prevalentemente attraverso il lavoro intellettuale, con esclusione di quelle attività che per legge sono riservate ai soggetti iscritti ad albi o collegi, nonché delle professioni sanitarie e delle attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle professioni non regolamentate:

  • Profili professionali relativi all’informazione geografica;
  • Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali;
  • Figure professionali operanti sugli impianti fotovoltaici;
  • Sociologo;
  • Figure professionali operanti nell’ambito della chinesiologia;
  • Fisico professionista;
  • Profili professionali relativi alle professionalità operanti nel Web;
  • Figure professionali che effettuano l’audit di sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante;
  • Insegnante di yoga;
  • Amministratore di condominio;
  • Operatore forestale;
  • Professionista della Protezione Civile (Disaster Manager);
  • Project manager;
  • Mediatore familiare;
  • Educatore finanziario nelle attività di consulenza oggettiva o generica (one to one);
  • Responsabile Progetti Sensoriali;
  • Esperto in controllo di gestione (Controller);
  • Figure professionali operanti nella pianificazione e nel controllo di gestione per le persone giuridiche, associazioni ed enti del settore bancario, finanziario ed assicurativo;
  • Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie;
  • Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali;
  • Figure professionali operanti nel campo del monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (Clinical Monitor);
  • Figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell’interpretazione;
  • Tributarista;
  • Figura professionale del naturopata;
  • Figura professionale del comunicatore;
  • Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata;
  • Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno.

Norme di riferimento

Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Normativa specifica in relazione all’attività esercitata.

Requisiti professionali

L’esercizio della professione non regolamentata non richiede specifici requisiti ma si basa sulle conoscenze, abilità e competenze possedute dal soggetto, sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica pertinenti allo svolgimento dell’attività.

Modalità di svolgimento

La singola professione può essere svolta in forma:

– individuale: il professionista deve possedere i requisiti professionali pertinenti allo svolgimento dell’attività;

– associata: contratti a rilevanza soprattutto interna che si sostanziano in accordi di “studio associato”, che comprendono, per esempio, la ripartizione dei compensi e l’acquisto in comune dei beni necessari allo svolgimento dell’attività. Nell’associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell’attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato;

– societaria (società di persone): l’art. 2, comma 1, lett. c), legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Le associazioni professionali

Gli esercenti la professione possono costituire associazioni professionali al fine di valorizzare le competenze degli associati, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, e di garantire il rispetto delle regole deontologiche. Tali associazioni non devono possedere lo scopo di lucro e non hanno carattere di rappresentanza esclusiva pertanto possono esistere più associazioni per la valorizzazione della stessa attività professionale. Inoltre le associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta. Su richiesta le associazioni possono rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, il quale comunque non costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), con finalità esclusivamente informativa, è pubblicato un elenco delle associazioni professionali non regolamentate suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

– apertura partita Iva:
– impresa individuale: Modello AA9/12
– soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10

inquadramento previdenziale:
– iscrizione alla Gestione Separata Inps nel caso si tratti di professionisti non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza. In particolare si vedano le seguenti tabelle:

 

INPS GESTIONE SEPARATA – aliquote e contributi per l’anno 2025
Oggetti Aliquote Minimale
Soggetti (professionisti) non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 Iscro) € 18.555,00 di reddito annuo

ed € 4.837,29 (IVS € 4.638,75) di contributi annui

Soggetti (professionisti) titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% € 18.555,00 di reddito annuo

ed € 4.837,29 di contributi annui

Il massimale annuo di reddito è di euro 120.607,00

L’art. 1, comma 165 della Legge  11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento.

– iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.

PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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