Di seguito si riassumono le principali novità introdotte dal D.lgs. n. 125/2024, che ha recepito la Direttiva UE n. 2023/2775, in merito alle soglie dimensionali che consentono alle società di capitali di redigere il bilancio in forma abbreviata o semplificata (micro). L’obiettivo di tali modifiche è la riduzione dei carichi amministrativi per le imprese di minori dimensioni, bilanciando tale semplificazione con una potenziale minore trasparenza informativa.
Aumento delle Soglie Dimensionali:
A partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2024, sono state innalzate le soglie per poter redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.).
L’adeguamento ha riguardato gli importi relativi al totale dell’attivo e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, colmando l’inflazione registrata dal 2008. Le soglie relative al numero di dipendenti non sono state modificate.
- Bilancio Abbreviato (art. 2435-bis c.c.): Per due esercizi consecutivi (uno solo in caso di neo-costituzione), non devono essere superati due dei seguenti tre limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 5.500.000,00 (precedentemente € 4.400.000,00).
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.000.000,00 (precedentemente € 8.800.000,00).
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).
- Micro-Imprese (art. 2435-ter c.c.): Per due esercizi consecutivi (uno solo in caso di neo-costituzione), non devono essere superati due dei seguenti tre limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 220.000,00 (precedentemente € 175.000,00).
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 440.000,00 (precedentemente € 350.000,00).
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).
- Esonero dal Bilancio Consolidato: Sono stati ampliati anche i limiti che consentono l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27, co. 1, D.Lgs. n. 127/1991), limitatamente agli importi di attivo e ricavi.
Entrata in Vigore:
- I nuovi limiti si applicano agli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 o successivamente.
- Per il confronto biennale, i nuovi limiti operano già sui dati dell’esercizio precedente (ad esempio, per il bilancio 2024, si confrontano i dati 2023 e 2024 con le nuove soglie).
- Esempio: “i nuovi limiti: – si applicano all’esercizio 2024 se coincidente con l’anno solare (mentre ancora non si applicano al bilancio “non solare” che decorre dal 1/10/2023 fino al 30/09/2024) – operando anche sul bilancio 2023 (nel senso che, nel raffronto biennale, sui dati di tale esercizio non continuano ad operare i vecchi limiti, ma operano già quelli nuovi).”
Computo dei Limiti Dimensionali:
- Totale Attivo: Somma delle classi A, B, C e D dell’attivo dello stato patrimoniale, al netto dei fondi rettificativi (ammortamenti e svalutazioni).
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Importo della voce A.1 del Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Il dato si desume dalla contabilità, non dalle dichiarazioni fiscali.
- Dipendenti Occupati: Media giornaliera dei dipendenti nell’esercizio, includendo dipendenti a tempo determinato/indeterminato, lavoratori somministrati o distaccati. Sono esclusi gli occupati in CIGS, gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o inserimento. Sono considerati dipendenti anche i proprietari gestori e i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari (1 ULA, frazione in caso di contratto inferiore all’anno).
- ULA (Unità Lavorative Anno): 1 ULA corrisponde al lavoro prestato da un lavoratore a tempo pieno per un anno. Il calcolo è mensile (oltre 15 giorni solari = 1 mese). Part-time e contratti inferiori all’anno rappresentano frazioni di ULA.
- Arrotondamenti: In assenza di specifiche disposizioni, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore.
Semplificazioni del Bilancio Abbreviato:
- Stato Patrimoniale: Possibilità di non indicare il dettaglio delle voci contraddistinto dai numeri romani (raggruppamento per lettere). Alcune voci possono essere accorpate (es. crediti verso soci e ratei/risconti attivi in CII “Crediti”; ratei/risconti passivi in “D debiti”). Separata indicazione delle immobilizzazioni concesse in leasing (in Nota Integrativa).
- Conto Economico: Possibilità di raggruppare alcune voci (A2 e A3; sottovoci da B9c a B9e in B9; sottovoci B10b e B10c in B10; sottovoci C16b e C16c in C16; sottovoci di rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli in un’unica voce).
- Nota Integrativa: Obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c. 3 c.c.). Possibilità di non rispettare obblighi di rilevazione/valutazione/presentazione/informativa se irrilevanti (art. 2423 c. 4 c.c.), illustrando i criteri adottati. Sono comunque richiesti diversi adempimenti informativi specifici (art. 2427 c.c. e art. 2435-bis c. 4 e 6 c.c.). L’informativa sulle operazioni con parti correlate può essere limitata (art. 2435-bis c. 6 c.c.).
- Rendiconto Finanziario: Esenzione dalla predisposizione (art. 2435-bis c.c.).
- Relazione sulla Gestione: Possibilità di esonero a condizione che nella Nota Integrativa siano fornite le informazioni richieste dall’art. 2428 nn. 3 e 4 c.c. (azioni proprie e della controllante).
Contributi Pubblici:
- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata rientrano nell’ambito della Legge n. 124/2017 e devono pubblicare informazioni su sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e da soggetti equiparati, se superiori a € 10.000 nell’anno.
- Le informazioni richieste includono denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente ed erogante, somma incassata, data di incasso e causale.
- Scadenze diverse per micro-imprese (pubblicazione su sito/portali entro il 30 giugno) e società con bilancio abbreviato (inserimento in Nota Integrativa entro 120/180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
- Sanzioni in caso di inadempimento (pecuniaria e restituzione integrale del beneficio).
Bilancio in Forma Semplificata (Micro-Imprese):
- Adottano la forma dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio abbreviato.
- Esclusione della Nota Integrativa: Principale semplificazione (art. 2435-ter c. 2 n. 2 c.c.).
- Informazioni in Calce allo Stato Patrimoniale: Le micro-imprese devono indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dall’art. 2427 c. 1, nn. 9) (impegni, garanzie, passività potenziali) e 16) (compensi, anticipazioni, crediti ad amministratori e sindaci), per effetto del rinvio operato dall’art. 2435-ter c. 2 n. 2).
Informativa sulla Continuità Aziendale:
- Anche per le micro-imprese, il principio della rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c. 2 c.c.) implica la necessità di tener conto della prospettiva di continuità aziendale (art. 2423-bis c. 1 c.c.).
- Qualora venga meno la prospettiva di continuità (orizzonte di almeno 12 mesi), è necessario adottare approcci valutativi differenti (OIC n. 11) e presentare l’informativa richiesta in calce allo stato patrimoniale.
- In situazioni di crisi o in presenza di passività potenziali significative, il bilancio semplificato potrebbe non essere appropriato, e potrebbe essere necessario redigere un bilancio in forma abbreviata.
Conclusioni:
Le nuove disposizioni normative, in vigore dal 2024, introducono significative modifiche alle soglie dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata e micro, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi per le imprese più piccole. È fondamentale che le società valutino attentamente il superamento delle nuove soglie per determinare la forma di bilancio applicabile. Nonostante le semplificazioni, rimane centrale il principio della rappresentazione veritiera e corretta, che impone anche alle micro-imprese di fornire informazioni essenziali, soprattutto in relazione alla continuità aziendale e agli impegni significativi. La corretta applicazione delle nuove norme e la comprensione delle relative implicazioni sono cruciali per la redazione di bilanci conformi e per evitare sanzioni.