Il presente articolo fornisce un quadro dettagliato delle cause che determinano l’esclusione dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2024, confermando sostanzialmente le cause già in vigore per il 2023. Un aspetto cruciale evidenziato è che l’applicazione di una qualsiasi causa di esclusione dagli ISA per il 2024 preclude anche la possibilità di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026.

Conferma delle Cause di Esclusione:

  • Per il periodo d’imposta 2024, non sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA. Vengono confermate quelle già applicate per il periodo d’imposta 2023. Come specificato nel documento: “per il periodo 2024: sono state confermate le cause già applicate per il periodo 2023”.
  • Il MEF si riserva la possibilità di integrare le ipotesi di esclusione in futuro, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati (Art. 9-bis, co. 7, DL n. 50/2017).

Impatto sul Concordato Preventivo Biennale (CPB):

  • L’applicazione degli ISA è un requisito fondamentale per l’adesione al CPB.
  • L’esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il periodo d’imposta 2024 comporta l’automatica esclusione dalla possibilità di aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Il documento sottolinea che “l’eventuale applicazione di una causa di esclusione sul periodo d’imposta 2024 (CM 18/2024):  esclude dalla possibilità di accedere al CPB per il biennio 2025-2026”.
  • Questa esclusione opera anche nel caso in cui il modello ISA venga presentato ai soli fini statistici (per imprese multiattività o gruppi IVA), in quanto in tali casi non viene attribuito alcun punteggio ISA, impedendo la determinazione del reddito da proporre per l’adesione al CPB.

Soggetti Tenuti alla Presentazione degli ISA:

  • Sono tenuti alla presentazione degli ISA coloro che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente o esclusiva, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA.
  • L’eventuale presenza di una causa di esclusione deve essere riportata nel quadro reddituale appropriato (RE, RG o RF).

Elenco Dettagliato delle Cause di Esclusione (Periodo d’Imposta 2024):

  • Inizio Attività (Codice 1): Contribuenti con inizio attività nel corso del 2024, anche al 31/12, indipendentemente da una precedente cessazione nei 6 mesi precedenti. Anche per i forfettari, l’inizio attività nel 2024 esclude dal CPB. L’inizio attività si riferisce alla data di presentazione del modello AA per l’inizio attività (richiesta Partita IVA).
  • Cessazione Attività (Codice 2): Contribuenti che hanno cessato l’attività nel 2024, anche al 31/12 e anche se riaperta nei 6 mesi successivi. Rileva l’abbandono “di fatto” dell’attività.
  • Limite Ricavi o Compensi (Codice 3): Contribuenti che dichiarano ricavi (art. 85, co. 1, TUIR, escluse lett. c), d) ed e)) o compensi (art. 54, co. 1, TUIR) di ammontare superiore a € 5.164.569. Per specifici ISA del comparto immobiliare (DG40U, DG50U, DG69U e DK23U), i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali (artt. 92 e 93, TUIR). Superare questo limite nel 2024 esclude anche dal CPB.
  • Periodo di Non Normale Svolgimento dell’Attività (Codice 4): Questa categoria include diverse situazioni, tra cui:
    • Costruzione dell’impianto di produzione.
    • Mancanza delle autorizzazioni di legge.
    • Svolgimento di sola attività propedeutica.
    • Interruzione dell’attività per ristrutturazione dei locali (per l’intero periodo d’imposta).
    • Sospensione dell’attività con comunicazione alla CCIAA.
    • Concessione in affitto d’azienda dell’unica azienda.
    • Sospensione dall’Albo per più di 6 mesi.
    • Danneggiamenti dovuti ad eventi sismici (con specifiche casistiche dettagliate).
    • Modifica in corso d’anno dell’attività prevalente esercitata (con diverse casistiche illustrate).
    • Liquidazione societaria (ordinaria, giudiziale o coatta amministrativa).
  • Determinazione del Reddito con Criteri Forfettari (Codice 5): Contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari (es. associazioni in L. 398/91, tonnage tax, regime forfetario ex L. 190/2014, regime dei minimi ex art. 27 del DL n. 98/2011). Si noti che chi applica il regime forfetario ex L. 190/2014 può comunque accedere al CPB, a differenza di chi applica il regime dei minimi.
  • Categoria Reddituale Diversa da Quella Prevista dall’ISA (Codice 6): Situazione in cui la tipologia di reddito dichiarata non è coerente con i dati contabili previsti dall’ISA (es. lavoratore autonomo che esercita un’attività per cui l’ISA prevede solo dati per imprese).
  • Imprese Multiattività (Codice 7): Contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi relativi alle attività non rientranti nell’ISA dell’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Tali soggetti compilano il modello ISA con il prospetto multiattività, ma ai soli fini statistici.
  • ETS Non Commerciali, ODV e APS (Codici 8 e 9): Esclusione per gli ETS non commerciali e per le ODV/APS che optano per i regimi forfetari previsti dal CTS (Dlgs n. 117/2017). Tuttavia, questa causa di esclusione opera solo dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione UE (giunta nel 2025). Per il periodo d’imposta 2024, per tali soggetti può operare solo la causa di esclusione “5” se hanno optato per il regime agevolato ex L. 398/91.
  • Imprese Sociali (Codice 10): Imprese sociali di cui al D.lgs. 112/2017.
  • Cooperative e Consorzi (Codice 11): Società cooperative e quelle costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore di sé stessi, nonché società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie/associate.
  • Cooperative di Trasporto Taxi e NCC (Codice 12): Cooperative esercenti le attività di “Trasporto con taxi” (cod. 49.32.10) e “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (cod. 49.32.20) [ISA CG72U].
  • Corporazioni dei Piloti di Porto (Codice 13): Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U.
  • Gruppi IVA (Codice 14): I Gruppi IVA sono esclusi dall’applicazione degli ISA e compilano il modello ai soli fini statistici.

Compilazione “Ai Soli Fini Statistici”:

  • Contrariamente agli studi di settore, la compilazione del modello ISA “ai soli fini statistici” (senza attribuzione di punteggio) è limitata alle imprese multiattività (con ricavi delle attività secondarie superiori al 30%) e ai gruppi IVA.
  • Per questi soggetti è possibile omettere l’acquisizione dei dati precompilati nel Cassetto fiscale.

Regime Premiale ISA:

  • In presenza di una causa di esclusione, non è possibile fruire del “regime premiale” ISA, neanche rinunciando facoltativamente alla causa di esclusione o dichiarando ulteriori componenti positivi per migliorare l’affidabilità. “In particolare non è, neppure, possibile dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione per migliorare il giudizio di affidabilità in quanto si presume che il contribuente operi in un contesto economico o in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici.”

Operazioni Straordinarie Aziendali:

  • Alcune operazioni straordinarie (liquidazione, conferimento/cessione, successione/donazione, scissione/fusione, affitto, trasformazione) possono essere ricondotte a ipotesi di inizio o cessazione attività, influenzando l’applicazione delle cause di esclusione (codici 1, 2 o 4).
  • Nel caso di ramo d’azienda, la valutazione dipende dalla prevalenza dell’attività ceduta/ricevuta rispetto a quella preesistente/rimanente.

Prosecuzione dell’Attività Svolta da Altri Soggetti:

  • A differenza di quanto previsto per gli studi di settore, la mera prosecuzione di attività svolta da terzi o la cessazione e successivo nuovo inizio entro 6 mesi da parte di imprese individuali non escludono l’applicazione della causa di esclusione per inizio attività.

Periodo d’Imposta Inferiore a 12 Mesi:

  • Nel Frontespizio del modello ISA è presente una specifica casella da barrare per i contribuenti con periodo d’imposta diverso da 12 mesi, indicando il numero di mesi di durata.

Chiarimenti Specifici:

  • Il documento fornisce esempi pratici per illustrare l’applicazione delle cause di esclusione in diverse situazioni (inizio attività, cessazione attività, liquidazione).
  • Vengono forniti chiarimenti sull’applicazione della causa di esclusione “determinazione del reddito con criteri forfettari” anche per le attività di agriturismo e agroenergie.

Novità e Aggiornamenti:

  • Si segnala che il DM 31/03/2025 ha individuato gli ISA applicabili al periodo d’imposta 2024, unitamente alle Note tecniche e metodologiche.
  • L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione degli ISA, che dovranno essere integrati con i modelli già applicati l’anno scorso.
  • È stato approvato il modello per comunicare i dati rilevanti ai fini della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
  • Viene evidenziata una potenziale incongruenza riguardo al trattamento delle rimanenze finali/esistenze iniziali per alcuni ISA del comparto immobiliare tra il DM e le Istruzioni.
  • L’autorizzazione UE ai regimi fiscali del CTS è giunta nel 2025, con implicazioni operative dal 1/01/2026 per ETS, ONLUS e ASD/SSD.

La conferma delle cause già in vigore per il 2023 offre continuità, ma è fondamentale prestare attenzione alle diverse casistiche e alle loro implicazioni, soprattutto in relazione all’accesso al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026. La stretta correlazione tra l’applicazione degli ISA e la possibilità di aderire al CPB sottolinea l’importanza di una corretta valutazione delle cause di esclusione.

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