Con la conversione del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione, convertito dalla L. n. 95/2024) e la pubblicazione delle istruzioni operative e fiscali, il panorama degli incentivi per l’occupazione si è arricchito di misure significative e complesse, attive per il biennio 2024-2025. Per garantire la piena fruibilità dei benefici da parte dei nostri clienti, è fondamentale padroneggiare le regole di cumulabilità, i massimali e le scadenze procedurali definite dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate.
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- L’Asse contributivo: Esonero Totale “Bonus Giovani” e “Bonus Donne”
Le principali agevolazioni contributive (Art. 22 e 23 D.L. 60/2024) mirano a incentivare l’occupazione stabile di giovani e donne svantaggiate. Tali misure consistono in un esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.
Periodo di Applicazione: Assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
- A) Esonero Under 35 (Bonus Giovani)
Il beneficio è riservato a lavoratori con meno di 35 anni (max 34 anni e 364 giorni) che non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato (salvo specifiche eccezioni di portabilità o apprendistato non convertito).
| Categoria di Bonus | Massimale Mensile | Durata | Condizione Territoriale | Codice Uniemens |
| Standard Nazionale | 500 euro | 24 mesi | Tutta Italia | EG35 |
| Potenziato ZES Sud | 650 euro | 24 mesi | Sede operativa in ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) | ES35 |
| Limite di Costo | In ogni caso, l’importo riconoscibile non può superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore incentivato. |
- B) Esonero Occupazione Femminile (Bonus Donne)
L’esonero è riservato alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate (disoccupate da ≥ 24 mesi, o residenti ZES con ≥ 6 mesi di inattività retribuita, o impiegate in settori con accentuata disparità di genere).
- Massimale e Durata: L’esonero è del 100% fino a 650 euro mensili. La durata è di 24 mesi per le donne con disoccupazione lunga o residenti ZES, e di 12 mesi per quelle assunte in settori a forte disparità di genere.
- Codici Uniemens: I codici causali sono ED25 e EDZE (per rapporti ordinari e ZES).
Criticità Procedurale (Timing della Domanda)
La gestione dell’accesso è cruciale e richiede attenzione al timing:
- Bonus Standard (€500): La domanda telematica all’INPS (Portale Agevolazioni, disponibile dal 16 maggio 2025) può essere inviata anche dopo l’assunzione.
- Bonus Potenziato ZES (€650) e Bonus Donne ZES: L’istanza deve essere presentata obbligatoriamente prima dell’assunzione. In caso di accoglimento, il datore ha un termine perentorio di 10 giorni per effettuare l’assunzione agevolata.
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- L’Asse Fiscale: La Superdeduzione (Maxi-Deduzione) del Costo del Lavoro
Accanto agli sgravi contributivi, persiste l’incentivo fiscale (Art. 4, D. Lgs. 216/2023), che per le assunzioni effettuate nel 2024 opera nel Modello Redditi 2025, ed è stato prorogato per il triennio 2025–2027.
- A) Misura e Determinazione
La Superdeduzione è una variazione in diminuzione applicata al reddito d’impresa o di lavoro autonomo (non rileva ai fini IRAP).
- Misura del Beneficio: Il costo del personale neoassunto a tempo indeterminato è maggiorato del 20% (base) o del 30% (se si tratta di lavoratori meritevoli di maggior tutela).
- Base di Calcolo: La maggiorazione si applica al minore importo tra: a) il costo effettivo dei nuovi assunti (Voci B.9 Conto Economico: salari, oneri sociali, TFR, ecc.) e b) l’incremento del costo complessivo del personale rispetto all’esercizio precedente (2023).
- B) Requisito Fondamentale: Incremento Occupazionale in ULA
L’agevolazione spetta solo a condizione che il contribuente rispetti un duplice incremento occupazionale in Unità Lavorative per Anno (ULA):
- Incremento dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 rispetto alla media 2023.
- Incremento del numero complessivo dei dipendenti (tempo determinato + indeterminato) al 31/12/2024 rispetto alla media 2023.
- C) Adempimenti nel Modello Redditi 2025
La Superdeduzione si riporta come variazione in diminuzione nei seguenti quadri:
| Contribuente | Quadro | Rigo/Codice | Variazione |
| Imprese in Contabilità Ordinaria | RF | RF55 (codice “66” per 20%, “67” per 30%) | Variazione in diminuzione |
| Imprese in Contabilità Semplificata | RG | RG22 (codice “53” per 20%, “54” per 30%) | Altri componenti negativi |
| Professionisti e Autonomi | RE | RE11 | Variazione in diminuzione |
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- Riepilogo su Cumulabilità e Decadenza
La gestione ottimale degli incentivi richiede chiarezza sulle regole di compatibilità:
- Compatibilità Totale: La Superdeduzione Fiscale è compatibile con gli Esoneri Contributivi (Bonus Giovani/Donne), con il Bonus Parità di Genere e con l’esonero IVS per lavoratrici madri.
- Incompatibilità: Gli esoneri contributivi (Bonus Giovani e Bonus Donne) non sono cumulabili tra loro né con altri sgravi o riduzioni contributive (es. Decontribuzione Sud, incentivi disabili, agevolazioni NASpI).
- Revoca del Beneficio: La fruizione degli esoneri contributivi decade, con obbligo di restituzione, se il datore di lavoro procede a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo del lavoratore incentivato o di un dipendente con la medesima qualifica nella stessa sede, entro sei mesi dall’assunzione agevolata.
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Data la complessità derivante dalla sovrapposizione di limiti contributivi (€500/€650) e calcoli fiscali incrementali (ULA e costo B.9), l’analisi preventiva del piano assunzionale e il rispetto dei timing procedurali INPS (soprattutto per i benefici ZES) sono cruciali per evitare la revoca o l’inaccoglimento delle agevolazioni.

