Svolgono l’attività di affittacamere coloro che forniscono “abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercitarvi un’azienda alberghiera. Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobiliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti”.
L’attività di “affittacamere” è in genere un’attività imprenditoriale. In alcune regioni viene accettata anche come attività non imprenditoriale assimilabile al Bed & Breakfast.
Un affittacamere si chiama “locanda” quando in aggiunta ad un esercizio di affittacamere si svolge, nello stesso edificio, una attività di ristorazione.
Un affittacamere, in alcune regioni, può anche definirsi “Room & Breakfast” quando oltre all’attività di alloggio si fornisce almeno la prima colazione. Oppure, come nel caso della Toscana, definirsi “Bed & Breakfast”, vista la mancanza della tipologia “B&B” in questa regione.
La disciplina contenuta in questa scheda può essere riferita anche alle case vacanze.
Norme di riferimento
L’attività di affittacamere è disciplinata dalla legge n. 1111 del 16 giugno 1939. Non vi sono classificazioni ufficiali. Le regioni si limitano a definire i requisiti minimi per l’esercizio dell’attività e stabiliscono che nel prezzo di affitto dei locali siano comprese la pulizia, la fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento (nei periodi in cui previsto), e il cambio della biancheria.
Requisiti professionali
Per l’esercizio dell’attività non è previsto alcun requisito professionale.
I locali destinati all’esercizio dell’attività di affittacamere devono rispettare le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Negli esercizi di affittacamere devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:
- servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
- servizio di pulizia della camera o dell’appartamento una volta al giorno;
- cambio della biancheria da camera e da bagno almeno 2 volte alla settimana e comunque
ad ogni cambio di cliente;
- cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio di cliente;
- fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.
Modalità di svolgimento
L’attività di “affittacamere” può essere svolta in forma:
- individuale(in alcune regioni può essere svolta anche in forma non imprenditoriale);
- societaria(società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
apertura partita Iva con codice attività 55.20.51 – (Codice Ateco 2007), solo se l’attività è svolta in forma imprenditoriale:
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
inquadramento previdenziale:
- iscrizione INPS: gestione commercianti.
- inquadramento previdenziale:
- iscrizione INPS: gestione commercianti.
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnicaentro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, comunicando i prezzi che si intendono praticare, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità dei locali E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare.
- Il documento recante i prezzi praticati con il timbro del Comune deve essere affisso dietro alla porta della camera degli ospiti;
- Compilazione del Codice di Autoregolamentazione Sanitaria HACCP: obbligatorio per tutte le strutture ricettive che somministrano pasti al pubblico (ex L. 155/97). Tale Codice deve essere sottoscritto e consegnato alla ASL di zona;
- Successivamente il gestore dovrà denunciare le persone alloggiate all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 24 ore (Polizia, Carabinieri) e denunciare alla Provincia, per meri fini statistici ISTAT, le persone alloggiate.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
-Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.