Norme di riferimento
L’attività di agente di commercio è disciplinata dalla legge n. 204/85. Tale attività si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Sono ricomprese nella seguente scheda anche le attività di piazzista, rappresentante, venditore, concessionario.
Requisiti professionali
Per l’esercizio dell’attività di agente di commercio occorre essere in possesso, alternativamente di:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado(sono idonei i seguenti diplomi di maturità: ragioniere, perito commerciale, ragioniere programmatore, perito sezione commercio con l’estero, analista contabile, segretario d’amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico, operatore commerciale dei prodotti alimentari, tecnico gestione aziendale, tecnico impresa turistica, tecnico dei servizi turistici, tecnico dei servizi della ristorazione; e i seguenti diplomi di qualifica: addetto alla contabilità d’azienda, contabile d’azienda, addetto alla segreteria d’azienda, segretari d’azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto e operatore commercio con l’estero, addetto agli uffici assicurativi, corrispondente commerciale in lingua estera, stenodattilografo in lingue estere, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto agli uffici turistici, computista commerciale, addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo, accompagnatore turistico, operatore gestione aziendale, operatore impresa turistica);
- laurea ad indirizzo commerciale, economico o giuridico: (sono idonee le seguenti lauree: economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche marittime, scienze statistiche, sociologia, scienze economiche, scienze economico-bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie ed assicurative, scienze dell’amministrazione, economia ed amministrazione delle imprese);
- esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio, come dipendente con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite/acquisti; o come coadiuvante, regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti, adibito a mansioni commerciali di vendita; o come lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, svolgenti attività commerciale o attività artigiana di produzione e relativa vendita;
- apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria, organizzato da organismi autorizzati a gestire la formazione professionale, con superamento del relativo esame finale.
Modalità di svolgimento
- L’attività di agente di commercio può essere svolta in forma:
- individuale;
- societaria(società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 46.1…. – a seconda dei prodotti destinati al commercio (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:
- iscrizione Fondazione ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio): il contributo è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di società di persone, anche di fatto. I contributi dovuti sono calcolati nella misura del 17% (8,5% a carico del preponente e 8,5% a carico dell’agente) con un minimale ed un massimale annuo e devono essere versati integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile, anche per la parte a carico dell’agente.
Il contributo minimo annuo è stabilito in:
- Euro 950,00, per l’agente monomandatario;
- Euro 476,00,per l’agente plurimandatario. Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone, il minimale e il massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci. Il contributo, pertanto, dovrà essere ripartito tra i soci secondo le quote di partecipazione.
Il massimale provvigionale annuo è stabilito:
- in Euro 435,00– pari ad un contributo annuo totale di Euro 7.213,95 per l’agente che opera con un solo committente (monomandatario);
- in Euro 290,00– pari ad un contributo annuo totale di Euro 4.809,30 per l’agente che opera con più committenti (plurimandatario).
Nel caso di agenti operanti in società di persone, tale massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci. Diversamente, nell’ipotesi in cui la preponente “utilizzi” agenti che esercitano nella veste giuridica di società di capitali, il pagamento dei contributi fa esclusivamente carico alla preponente e, per tali agenti, in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale. Tale contributo è dovuto in misura pari a quanto di seguito riportato:
Importi provvigionali annui | Aliquota contributiva | Quota preponente | Quota agente |
Fino a € 13.000.000 | 4% | 3% | 1% |
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000 | 2% | 1,50% | 0,50% |
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000 | 1% | 0,75% | 0,25% |
Da € 26.000.000,01 | 0,50% | 0,30% | 0,20% |
- contributo FIRR(Fondo Indennità Risoluzione Rapporto): le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
Agenti e rappresentanti monomandatari:
4% sulle provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;
2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 12.400,01 e Euro 18.600,00 annui; 1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 18.600,01 annui.
Agenti e rappresentanti plurimandatari:
4% sulle provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota delle provvigioni tra Euro 6.200,01 e Euro 9.300,00 annui; 1% sulla quota delle provvigioni oltre Euro 9.300,01 annui.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
PEC (Posta Elettronica Certificata)
- Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.