Descrizione
L’attività di agenzia pubblicitaria consiste nella consulenza e nella progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, per il tramite di diversi mezzi di comunicazione, volte alla promozione dell’immagine del cliente e alla pubblicizzazione dei prodotti e servizi da egli realizzati. Tale attività include anche l’acquisto di spazi pubblicitari e si perfeziona attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali come ad esempio radio, tv, cartelloni pubblicitari e volantini, ma anche attraverso i canali online come i siti web ovvero i social network.
Requisiti professionali
Per l’esercizio dell’attività di agenzia pubblicitaria non è previsto alcun requisito professionale, tuttavia sono richieste conoscenze in ambito di media marketing, nonché abilità in ambito grafico e comunicativo.
Modalità di svolgimento
L’attività di agenzia pubblicitaria può essere svolta in forma:
- individuale;
- societaria (società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 73.11.01 o 73.11.02 (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione INPS: gestione commercianti.
In particolare, si vedano le seguenti tabelle:
- iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:
iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare. E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.
Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.
- Attestazione di idoneità igienico-sanitaria per i locali, rilasciata dal sindaco del comune di competenza;
- PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali.