Norme di riferimento

L’attività agrituristica, è regolata dalla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, che oltre a definire l’attività l’agrituristica, ne enuncia i principi e rappresenta un quadro di riferimento comune per la diverse leggi che, a livello regionale, regolano l’attività agrituristica.

Possono definirsi attività agrituristiche quelle attività che per definizione consistono nelle “attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile, singoli o associati, e da loro familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali”.

La legge nazionale ha classificato come agrituristiche le seguenti attività:

  • ospitalità in azienda; 
  • ospitalità in agri-campeggio; 
  • ristorazione; 
  • attività ricreative e culturali.

Requisiti professionali

Per l’attività agrituristica non occorre disporre di requisiti professionali. È necessaria però l’esistenza di una azienda agricola, in esercizio, in grado di offrire, oltre ai prodotti ricavati dalla coltivazione del fondo e dall’allevamento, anche servizi turistici e per il tempo libero.

Non è sufficiente, quindi, avere la disponibilità del fondo in proprietà o in affitto: è necessaria la sua utilizzazione. L’agriturismo, infatti, è un’attività finalizzata alla completa utilizzazione di tutte le risorse dell’azienda agricola: umane, strumentali e produttive.

Non si possono usare edifici, anche se di proprietà dell’imprenditore agricolo, non pertinenti l’azienda agricola e ubicati in luogo diverso da quello in cui viene esercitata l’attività.

Nel caso in cui il fondo risulti privo di fabbricati, la legge n. 96/2006 stabilisce che siano le Regioni ad individuare, nell’ambito del programma regionale di sviluppo agrituristico, i comuni nei cui centri abitati l’imprenditore agricolo può utilizzare, per l’esercizio di attività agrituristiche, gli edifici destinati a propria abitazione.

Modalità di svolgimento

L’attività agrituristica è svolta in forma:

  • individuale;
  • società di persone: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
  • società di capitali: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 55.20.52(Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA, solo in previsione di volume d’affari superiore a 7.000,00 euro:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5 inquadramento previdenziale:

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato: ora la contribuzione è legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati. Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, comunicando i prezzi che si intendono praticare. Il Comune ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità dei locali.

E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato

presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.

  • Il documento recante i prezzi praticati con il timbro del Comune deve essere affisso dietro alla porta della camera degli ospiti;
  • Compilazione del Codice di Autoregolamentazione Sanitaria HACCP: obbligatorio per tutte le strutture ricettive che somministrano pasti al pubblico (ex L. 155/97). Tale Codice deve essere sottoscritto e consegnato alla ASL di zona;
  • Successivamente il gestore dovrà denunciare le persone alloggiate all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 24 ore (Polizia, Carabinieri) e denunciare alla Provincia, per meri fini statistici ISTAT, le persone alloggiate.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

 

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