Norme di riferimento

Nell’ordinamento italiano le attività di commercio sono disciplinate dal D.Lgs 114/98. Requisiti professionali

Per l’esercizio della vendita al dettaglio non è previsto alcun requisito professionale.

Modalità di svolgimento

La vendita al dettaglio può essere svolta in forma:

  • individuale; 
  • societaria(società di persone e società di capitali).

Inoltre l’attività può essere costituita in:

  • piccole strutture: il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 150 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
    • medie strutture: il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 151 metri quadri e metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 251 metri quadri e 2.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
    • grandi strutture: il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadri ma non oltre i mq, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • centri/parchi commerciali.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva:
  • impresa individuale: Modello AA9/12;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10;
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione INPS: gestione commercianti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – esercizi di vicinato), nel caso dei commercio in piccole strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della “domanda di esercizio singolo”, nel caso di commercio in medie e grandi strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della “domanda di autorizzazione”, nel caso di commercio in parchi e centri commerciali, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

Nel caso l’attività comporti la manipolazione di generi alimentari vi sono ulteriori obblighi:

  • richiesta del libretto sanitario; ovvero sottoscrizione del documento denominato “Norme di comportamento” e frequenza di un corso di formazione previsto da alcune C.C.IA.A..

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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