Norme di riferimento
L’attività di commercio all’ingrosso è disciplinata D.Lgs. 114/98. In particolare il commerciante all’ingrosso è chi professionalmente: acquista merci in nome e per conto proprio, e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
In sostanza, la differenza tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio sta nei clienti ai quali questi due tipi di commercianti vendono le merci acquistate.
Requisiti professionali
L’imprenditore titolare dell’impresa deve, al fine di poter svolgere il commercio all’ingrosso non alimentare, possedere i requisiti morali di cui all’articolo 5 del D.Lgs 114/98.
Diversamente, al fine di poter svolgere il commercio all’ingrosso alimentare, l’imprenditore deve possedere, oltre ai requisiti morali, i requisiti professionali poter svolgere l’attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare mediante un’impresa individuale, l’imprenditore titolare dell’impresa deve possedere uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato con esito positivo un Corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione;
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
- aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione(o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare) comprovata dall’iscrizione all’INPS;
- essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro degli Esercenti il Commercio REC
- 426/1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), c) dell’art. 1, comma 2, del DM 4.8.1988, n. 375.
Modalità di svolgimento
Il commercio all’ingrosso è svolto in forma:
- individuale;
- societaria(società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva(Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
iscrizione INPS: gestione commercianti.
iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla C.C.I.A.A competente, la quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singola C.C.I.A.A., presso la provincia nella quale si intende esercitare l’attività, predispone un apposito modulo da compilare.
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di
posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.