Nell’ordinamento italiano le singole professioni sono disciplinate da specifiche norme.
Requisiti professionali
Il singolo professionista deve essere in possesso di una laurea o diploma di laurea pertinente allo svolgimento dell’attività.
Modalità di svolgimento
La singola professione può essere svolta in forma:
– individuale: il professionista deve possedere i requisiti professionali richiesti;
– associata: contratti a rilevanza soprattutto interna che si sostanziano in accordi di “studio associato”, che comprendono, per esempio, la ripartizione dei compensi e l’acquisto in comune dei beni necessari allo svolgimento dell’attività. Nell’associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell’attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato;
– societaria (società di persone): l’art. 2, comma 1, lett. c), legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
– apertura partita Iva:
– impresa individuale: Modello AA9/12
– soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
inquadramento previdenziale:
– iscrizione alla Gestione Separata Inps nel caso si tratti di professionisti non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza. In particolare si vedano le seguenti tabelle:
INPS GESTIONE SEPARATA – aliquote e contributi per l’anno 2025 | ||
Oggetti | Aliquote | Minimale |
Soggetti (professionisti) non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 Iscro) | € 18.555,00 di reddito annuo
ed € 4.837,29 (IVS € 4.638,75) di contributi annui |
Soggetti (professionisti) titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% | € 18.555,00 di reddito annuo
ed € 4.837,29 di contributi annui |
Il massimale annuo di reddito è di euro 120.607,00
– iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.