Sono rimesse pubbliche di veicoli i locali ove vengono presi in temporanea custodia, dietro compenso, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autobus, autocarri, ecc.), motocicli, biciclette, rimorchi(ad es. roulotte).

Non sono considerati rimesse pubbliche di veicoli i posteggi a cielo aperto, anche se recintati.

Norme di riferimento

L’attività di autorimessa è disciplinata dal DPR 481/2001.

Requisiti professionali

Per l’esercizio dell’attività di autorimessa non è previsto alcun requisito professionale. Modalità di svolgimento

L’attività di autorimessa può essere svolta in forma:

  • individuale;
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

apertura partita Iva con codice attività 52.21.50 (Codice Ateco 2007):

  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10;

iscrizione alla CCIAA:

  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità;
  • adesione al Conai entro 30 giorni dalla data di inizio attività: i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono obbligatoriamente aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), versando con periodicità un contributo ambientale. Tale contributo rappresenta il finanziamento tramite il quale il Conai provvede al sostegno delle attività di raccolta e riciclo dei rifiuti di imballaggi. Restano esclusi da tale adempimento gli utenti finali degli imballaggi, ossia coloro che dopo aver acquistato merce imballata non provvedono a commercializzarla ovvero distribuirla.

E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti

connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni,  trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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