Per commercio elettronico si intendono le operazioni di vendita di beni e servizi che vengono effettuate mediante l’utilizzo di mezzi elettronici e che non richiedono la simultanea presenza delle parti.

Tale tipologia di commercio è regolamentata, oltre che dal codice civile, da:

  • il Dlgs 70/2003 , in materia di commercio elettronico;
  • il Dlgs 206/2005 , in materia di diritti del consumatore.

Il commercio elettronico, a seconda dei beni oggetto di cessione, si distingue tra:

  • commercio elettronico diretto, ossia quelle transazioni che hanno ad oggetto un bene immateriale ovvero un bene che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito, ad esempio nei casi in cui si può usufruire del bene tramite il download;
  • commercio elettronico indiretto, ossia quelle operazioni di vendita di beni materiali laddove la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio.

A seconda dei soggetti tra cui si svolge l’operazione di compravendita, il commercio elettronico si può distinguere tra:

  • business to business, ossia transazioni commerciali tra aziende;
  • business to consumer, ossia operazioni di fornitura di beni e servizi che vengono rese dalle aziende direttamente all’utente finale;
  • consumer to consumer, ossia transazioni commerciali tra privati. Si tratta, in genere, di siti di aste online o di mercatini online, ambienti in cui gli utenti privati interagiscono direttamente tra loro. Il sito ospitante, il più delle volte, si limita a mettere in contatto venditori e acquirenti senza entrare nel processo della transazione economica.

Requisiti professionali

Per l’esercizio del commercio elettronico non sono previsti particolari requisiti professionali. Modalità di svolgimento

Il commercio elettronico può essere svolto in forma:

  • individuale;
  • societaria(società di persone e società di capitali).

Inoltre l’attività può essere costituita, quale deposito dei beni, in:

  • piccole strutture: il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 150 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita inferiore a 250 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • medie strutture: il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 151 metri quadri e
    1. metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita compresa tra 251 metri quadri e 2.500 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • grandi strutture: il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadri ma non oltre i 15.000 metri quadri, nel caso di Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; il locale deve avere una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadri ma non oltre i

15.000 mq, nel caso di Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con indicazione del codice attività 47.91.10 (Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione commercianti.

iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnicaentro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – esercizi di vicinato), nel caso dei commercio in piccole strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità.

il Consiglio di Stato (sentenza 1821/2016) ha stabilito che, per vendere auto usate, non occorre una Scia.

N.B.: Il modulo in allegato è meramente esemplificativo. Si prega pertanto di provvedere alla compilazione del modulo disposto dal singolo Comune nel quale si intende esercitare l’attività;

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della “domanda di esercizio singolo”, nel caso di commercio in medie e grandi strutture, al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività. N.B.: Il modulo in allegato è meramente esemplificativo. Si prega pertanto di provvedere alla compilazione del modulo disposto dal singolo Comune nel quale si intende esercitare l’attività;
  • Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

  • Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche alle imprese individuali, con decorrenza 31 dicembre 2013.

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