Le attività di elettricista e idraulico prevedono l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione di impianti che riguardano:
- La produzione, il trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica a partire dal punto in cui il fornitore della stessa la consegna all’utente;
- Gli apparecchi radiotelevisivi ed elettronici, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione;
- Gli impianti idrosanitari e il relativo trasporto e utilizzazione di acqua a partire dal punto in cui il fornitore della stessa la consegna all’utente;
- Il trasporto e l’uso di gas a partire dal punto in cui il fornitore dello stesso lo consegna all’utente fino all’interno dell’edificio;
- Gli impianti ascensori, montacarichi e scale mobili per il sollevamento di persone o cose;
- La protezione antincendio.
Norme di riferimento
Le attività di elettricista e idraulico sono soggette ai requisiti previsti dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante le norme per la sicurezza degli impianti e dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 recante le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Requisiti professionali
Coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti validi, alternativi tra loro:
- laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medenel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane sono abilitate all’esercizio dell’attività qualora l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico risulti in possesso dei requisiti professionali sopra elencati.
Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 37 del 2008, le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato.
Modalità di svolgimento
Le attività di idraulico ed elettricista possono essere svolte in forma di:
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- società di persone (s.a.s. e s.n.c.): la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 43.21….. per quanto riguarda l’installazione di impianti elettrici, mentre codice 43.22….. per l’attività di installazione degli impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/10
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA, attraverso la Comunicazione Unica:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione all’Albo artigiani (con DL n. 70 del 13.5.2011, convertito in L. n. 106 del 12.7.2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica)
iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità;
E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.
Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti
connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).