L’articolo riassume le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 87/2024, recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario, in relazione alla gestione di fatture mancanti o irregolari da parte del cliente (cessionario o committente) nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Le modifiche, che entreranno in vigore il 1° aprile 2025, rappresentano un cambiamento significativo rispetto al sistema precedente, con una riduzione degli oneri a carico del cliente e l’introduzione di nuovi obblighi comunicativi.
Principali Temi e Idee Chiave:
- Alleggerimento della Responsabilità del Cliente: La riforma elimina l’obbligo per il cliente di versare l’IVA dovuta in sostituzione del fornitore inadempiente in caso di mancata ricezione o ricezione di fattura irregolare. Questo rappresenta un cambiamento radicale rispetto al precedente regime di “responsabilità oggettiva”. Come sottolinea il testo, “A partire dal 1° aprile 2025, non è più previsto l’obbligo, per il cliente, di versare l’IVA dovuta in sostituzione del cedente o prestatore inadempiente.”
- Sostituzione dell’Autofattura con una Comunicazione (TD29): L’obbligo di emettere un’autofattura elettronica (codice documento TD20) per regolarizzare l’operazione viene sostituito dall’onere di inviare una comunicazione elettronica di regolarizzazione tramite documento TD29. Il testo specifica che “l’unico onere a suo carico diventa quello della comunicazione elettronica di regolarizzazione tramite documento TD29, in luogo della precedente autofattura TD20”. Viene inoltre chiarito che “La comunicazione TD29 non è una fattura, ma un documento fiscale di tipo comunicativo, che attesta la regolarizzazione effettuata dal cliente nei confronti dell’omissione o dell’irregolarità commessa dal fornitore.”
- Unificazione dei Termini di Regolarizzazione: Il termine per la regolarizzazione viene unificato a 90 giorni sia in caso di mancata emissione della fattura (decorrenti dalla scadenza del termine per l’emissione) sia in caso di ricezione di fattura irregolare (decorrenti dalla data di ricezione). “Quindi, per entrambe le fattispecie (omissione e irregolarità), il cliente dispone di novanta giorni per sanare la posizione, a prescindere dal tipo di violazione.”
- Riduzione della Sanzione per Mancata Regolarizzazione: In caso di mancata regolarizzazione entro i termini previsti, rimane applicabile una sanzione amministrativa, ma l’importo viene ridotto dal 100% al 70% dell’imposta non regolarizzata. Il minimo edittale di 250 euro rimane invariato. Il testo evidenzia che “la sanzione passa dal 100% al 70% dell’imposta non regolarizzata; resta invariato il minimo edittale di 250 euro.” Questa modifica mira a rendere il sistema sanzionatorio “più proporzionato e coerente con la gradazione delle responsabilità tra fornitore e cliente.”
- Esonero dall’Obbligo di Controllo sul Titolo IVA (Requisiti Soggettivi del Fornitore): Una delle novità più significative è l’introduzione di un esonero di responsabilità per il cliente in merito alla verifica della corretta applicazione di regimi di non imponibilità, esenzione o esclusione IVA basati su requisiti soggettivi del fornitore non direttamente verificabili. La norma stabilisce che “È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivanti da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.”
- Allineamento alla Giurisprudenza della Cassazione: La riforma mira ad allineare il sistema interno alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, in particolare alla sentenza n. 37255/2022. Tale sentenza, come riportato nel testo, afferma che “il destinatario del documento ha obbligo di verifica solo formale” limitato ai requisiti essenziali della fattura (natura, qualità e quantità, corrispettivo, aliquota e ammontare IVA), escludendo un controllo “critico o giuridico sul regime fiscale adottato dal fornitore.” L’Agenzia delle Entrate, con questa modifica, accoglie l’orientamento giurisprudenziale che “esclude forme di supplenza del cliente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, evitando un’indebita traslazione di funzioni accertative.”
- Modalità Operativa della Nuova Comunicazione: Dal punto di vista operativo, la regolarizzazione avverrà tramite l’invio della comunicazione TD29 attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), come specificato nella versione 1.9 delle Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Il testo precisa che il contribuente dovrà trasmettere “una comunicazione TD29, da inviare tramite il Sistema di Interscambio”.
Implicazioni e Punti Chiave per i Clienti:
- Riduzione significativa degli oneri finanziari e burocratici in caso di fatture mancanti o irregolari.
- Semplificazione della procedura di regolarizzazione tramite l’invio di una comunicazione (TD29) anziché un’autofattura.
- Maggiore chiarezza e uniformità nei termini per la regolarizzazione (90 giorni).
- Minore esposizione a sanzioni elevate in caso di mancata regolarizzazione nei termini.
- Esonero dalla responsabilità di verificare aspetti fiscali complessi legati ai requisiti soggettivi del fornitore.
- Necessità di adeguare i sistemi e le procedure interne per la gestione della nuova comunicazione TD29 a partire dal 1° aprile 2025.
Conclusione:
La riforma del sistema sanzionatorio tributario in materia di fatture assenti o irregolari rappresenta un’evoluzione positiva per i clienti (cessionari/committenti), allineando la normativa nazionale alla giurisprudenza europea e semplificando gli adempimenti. L’introduzione della comunicazione TD29 e l’esonero dall’obbligo di controllo sui requisiti soggettivi del fornitore alleggeriscono notevolmente la loro posizione, focalizzando la responsabilità primaria sull’emittente della fattura.