Il fisioterapista è l’operatore sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
E’ ricompresa nella seguente scheda anche l‘agopuntura
Norme di riferimento
Per svolgere l’attività del fisioterapista si deve fare riferimento al D.M. n. 741 del 14 settembre 1994.
Requisiti professionali
Per l’esercizio dell’attività in esame occorre essere in possesso di un diploma universitario di fisioterapista/terapista della riabilitazione.
Modalità di svolgimento
L’attività può essere svolta in forma:
– individuale ossia come libero professionista: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
– associata: in questo caso si ritiene dovrà permanere la partita Iva individuale del singolo lavoratore autonomo e che, quindi, si tratti di una associazione di mezzi. Ogni professionista dovrà avere i requisiti richiesti dalla legge.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
– apertura partita Iva con codice attività 86.90.21 (Codice Ateco 2007):
– impresa individuale: Modello AA9/12 (vedi allegato)
– iscrizione alla CCIAA: non dovuta
– inquadramento previdenziale:
– iscrizione alla Gestione Separata Inps nel caso si tratti di professionisti non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza. In particolare si vedano le seguenti tabelle:
INPS GESTIONE SEPARATA – aliquote e contributi per l’anno 2025 | ||
Oggetti | Aliquote | Minimale |
Soggetti (professionisti) non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 Iscro) | € 18.555,00 di reddito annuo
ed € 4.837,29 (IVS € 4.638,75) di contributi annui |
Soggetti (professionisti) titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% | € 18.555,00 di reddito annuo
ed € 4.837,29 di contributi annui |
Il massimale annuo di reddito è di euro 120.607,00
L’art. 1, comma 165 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento.
– iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.