L’attività di imballaggio e confezionamento di generi alimentari consiste nel confezionamento per conto terzi, di alimenti e bevande, comprensivo di etichettatura, marcatura e stampigliatura. Tale processo può avvenire anche attraverso l’adozione di processi automatizzati.
Requisiti professionali
Per l’esercizio dell’attività di imballaggio e confezionamento di generi alimentari non è previsto alcun requisito professionale.
Modalità di svolgimento
L’attività di imballaggio e confezionamento di generi alimentari può essere svolta in forma:
- individuale;
- societaria (società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 82.92.10 (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale
più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. Si precisa che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare. E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.
Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.
- Attestazione di idoneità igienico-sanitaria per i locali, rilasciata dal sindaco del comune di competenza;
- L’imprenditore, coinvolto nella “catena alimentare” deve assumersi, come indicato nel “Pacchetto Igiene” (insieme di Regolamenti dell’UE), la responsabilità di garantire che alimenti e bevande soddisfino condizioni igienico sanitarie di sicurezza in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Con specifico riferimento al packaging alimentare occorre garantire che i così detti O.C.A., ossia Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti,impediscano la contaminazione del prodotto, lo conservino per un certo arco temporale e possano informare il consumatore sulle caratteristiche, sulla provenienza e su tempi e modalità di conservazione dello stesso attraverso il sistema di etichettatura, marcatura e stampigliatura. Si segnala che a decorrere dal 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento Ue n. 625/2017, che mira ad assicurare l’applicazione a livello comunitario delle norme che riguardano gli alimenti, i mangimi, la salute e il benessere degli animali, al fine di efficientare i controlli dell’intera filiera agroalimentare.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.