Attività di costruzione, manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici, di qualsiasi genere, o di parte di essi, di ponti, strade/autostrade e ferrovie, sia per soggetti privati che per soggetti pubblici

Norme di riferimento

Per svolgere l’attività di impresa edile è necessario determinare se si vuole e si può svolgerla come impresa artigiana (in tale caso si deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 443/85 – Legge Quadro per l’Artigianato) ovvero in altra forma (sostanzialmente industriale)

Requisiti professionali e formalità

Per l’esercizio dell’attività in esame non occorre possedere un particolare titolo di studio o un attestato.

E’ necessario essere in possesso del certificato così detto “Antimafia”, che attesta l’assenza di legami con organizzazioni che fanno profitti da attività illecite e le permette di partecipare a bandi ed appalti pubblici.

Con l’avvento del così detto “Superbonus” (articolo 119 DL 34/2020) le imprese che stipulano contratti di appalto per interventi fiscalmente agevolati (non solo con il “Superbonus” ma anche con gli atri bonus edili di cui all’articolo 121, secondo comma, del DL 34/2020) di valore superiore ad euro 516.000, devono essere in possesso, in base a quanto stabilito dall’articolo 10-bis del decreto- legge n. 21 del 2022, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (c.d. SOA) ovvero, ma solo fino al 30.06.2023, devono aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, pena la perdita da parte dei Committenti delle agevolazioni fiscali in materia edile.

Dal 01.07.2023 le imprese che stipulano contratti di appalto per interventi fiscalmente agevolati di cui si è detto sopra, di valore superiore ad euro 516.000, devono essere solo in possesso della SOA, pena la perdita da parte dei Committenti delle agevolazioni fiscali in materia edile.

Sempre con l’avvento del “Superbonus”, vale la pena evidenziare che in fattura l’impresa edile che sottoscrive un contratto di valore complessivo superiore ad euro 70.000, in base a quanto disposto dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, deve dichiarare in contratto e in ogni fattura il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) applicato.

Per gli appalti pubblici, le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a euro 150.000 euro, devono essere in possesso dell’attestazione SOA (si veda sopra), in base a quanto disposto dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Le imprese che non dispongono dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando di gara possono partecipare alla gara attraverso l’istituto del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI).

Modalità di svolgimento

Le attività artigianali possono essere svolte in forma di:

  • impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di persone (s.a.s. e s.n.c.): la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.

Per le imprese non artigiane non vi sono particolari requisiti da rispettare e possono comunque assumere una della forme sopra indicate (impresa individuale, impresa familiare, società di persone, società di capitali)

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • Apertura partita Iva con codice attività 42.91.00(Codice Ateco 2007):
    • impresa individuale (c.d. persona fisica): Modello AA9/12
    • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • Iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • Iscrizione all’Albo artigiani nel caso di imprese artigiana (l’art. 6, lettera f-sexies del DL n 70 del 13/05/2011, convertito in L. n .106 del 12/07/2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica).
  • Inquadramento previdenziale:
  • iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.

  • Con il DL n. 1/2012 non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di

proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010);

  • richiesta all’U.L.S.S. della certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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