Norme di riferimento

L’attività di noleggio con conducente può sostanzialmente riguardare:

  • L’attività di noleggio di autobus con conducente, definita in base alle classificazioni utilizzate nell’ambito disciplinato dalla Legge Regionale 3 aprile 2009 n. 11, secondo quanto disposto dalla Legge quadro n. 218 del 2003 che ha stabilito i principi e le norme generali a tutela della concorrenza valevoli per questo settore;
  • L’attività di noleggio con conducente (NCC), disciplinata dalla legge del 15 gennaio 1992, n. 21, come successivamente integrata e modificata.

Requisiti professionali Noleggio di autobus

Per l’attività di noleggio di autobus con conducente è bene far presente che le imprese che svolgono tali attività devono rispettare i requisiti per trasportare su strada i viaggiatori e svolgere l’attività di trasporto di persone attraverso autobus che hanno a loro disposizione, con le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.

Per definizione normativa, i servizi di noleggio di autobus con conducente sono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di loro effettuazione, della loro durata e del loro importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

Gli autobus, che sono autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso il conducente di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 285 del 1992, devono essere in possesso dell’impresa o perché acquistati dall’impresa stessa ovvero perché in usufrutto

  • locazione con facoltà di acquisto o, ancora, in vendita con riservato dominio. Per quanto riguarda i conducenti, essi possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni, e devono possedere la qualifica e la carta di qualificazione di conducente in base a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 395 del 2000.

Per lo svolgimento dell’attività deve essere presentata apposita SCIA per noleggio con conducente di autobus al SUAP come previsto dall’articolo 5 della legge n. 218 del 2003, ed è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali. E’ necessario anche il

requisito di capacità finanziaria, che viene valutato dal SUAP, ossia la disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a quanto di seguito riportato, così come disposto dall’articolo 7 del Regolamento comunitario n. 2009 del 21 ottobre 2009:

  • euro 9.000 se l’impresa ha disponibilità di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore di strada,
  • euro 5.000 per ogni autoveicolo in più.

Il requisito di stabilimento consiste, invece, nell’avere la disponibilità di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato e nell’avere la disponibilità di almeno un autoveicolo dopo aver presentato la SCIA.

La direzione dell’attività deve essere affidata a un direttore tecnico che deve soddisfare i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e che può svolgere tale incarico in una sola impresa e deve essere iscritto al “Ruolo conducenti”, dopo aver ottenuto il certificato di abilitazione professionale superando apposito esame definito dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Egli può rivestire il ruolo di:

  • amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione (CdA) per le società di capitali e soggetti giuridicamente equiparati,
  • socio di società di persone ma solo se è illimitatamente responsabile con esclusione, quindi, dei soci accomandanti delle S.a.s.,
  • titolare dell’impresa individuale,
  • familiare o un collaboratore dell’impresa familiare,
  • titolare di rapporto di lavoro subordinato, con apposite attribuzioni.

Per lo svolgimento dell’attività va presentato, quindi, il modulo “Noleggio con conducente autobus, segnalazione certificata di inizio/modifica/variazione/cessazione attività”, allegando i seguenti documenti:

  • Attestazione di possesso del requisito di idoneità finanziaria,
  • Autocertificazione dei requisiti soggettivi morali,
  • Copia della carta di circolazione del mezzo,
  • Noleggio con conducente autobus, nomina del direttore dell’attività di trasporto,
  • Planimetria dei locali destinati ad attività produttive

Noleggio con conducente

L’attività di noleggio con conducente (NCC) svolto con autovettura è un servizio pubblico definito non di linea finalizzato al trasporto individuale o collettivo di persone, intendendo per autovettura il veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti, compreso il conducente.

Ogni Regione e Comune deve adottare appositi regolamenti per lo svolgimento dell’attività in commento, facendo riferimento alla legge n. 21 del 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, che devono stabilire:

  • il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio (di taxi o di noleggio con conducente);
  • le modalità per lo svolgimento del servizio;
  • i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
  • i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ruolo a cui i soggetti che intendono svolgere tale attività devono necessariamente essere iscritti previo esame finalizzato ad accertare l’idoneità all’esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Oltre a presentare apposita SCIA al SUAP del Comune, è inoltre necessario:

  • essere in possesso della patente di guida adatta al mezzo utilizzato per il servizio di NCC,
  • essere in possesso della carta di qualificazione del conducente prevista dal Codice della Strada,
  • essere in possesso di apposita abilitazione professionale (CAP o KB o CQC);
  • essere proprietario, o comunque avere la disponibilità` in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente o di impegnarsi ad acquisire la proprietà` o la disponibilità` giuridica entro il termine stabilito dal regolamento comunale.

I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

  • essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane;
  • associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi;
  • associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  • essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di noleggio con conducente.

Si evidenzia, infine, che i veicoli destinati al noleggio con conducente, a differenza del taxi, non possono stazionare in luoghi pubblici ma all’interno di rimesse e devono portare all’interno del parabrezza superiore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio”, nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, con la dicitura “Ncc”, lo stemma del Comune e il numero dell’autorizzazione.

Modalità di svolgimento

Le attività in commento possono essere svolte in forma di:

  • impresa individuale;
  • impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di persone (s.a.s. e s.n.c.);
  • società di capitali (S.r.l.).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • Apertura partita Iva con codice attività 49.31.00 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane) e 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio autovetture da rimessa con conducente) (Codici Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • Iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione all’Albo artigiani (l’art. 6, lettera f-sexies del DL n 70 del 13/05/2011, convertito in L. n .106 del 12/07/2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica).
  • iscrizione al REA, anche se non prevista dai regolamenti comunali, con decorrenza dal 14 settembre 2012 ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2012
  • Inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.

iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti. Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione  apposita SCIA  al  SUAP del  Comune  competente il  quale  ha il  compito  di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

Si evidenzia che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta

presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.

Inoltre si sottolinea, in via del tutto generale, che con il DL n. 1/2012 non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010), oggetto del presente approfondimento, e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010);

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

Consulenza personalizzata?

Clicca sul pulsante e formula la tua richiesta.