Nell’ordinamento italiano la professione dell’odontoiatra (dentista) è disciplinata dalla legge 409 del 1985. L’odontoiatra si occupa della diagnosi e della cura delle malattie ed anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché della prevenzione e della riabilitazione odontoiatrica.

Requisiti professionali

Il professionista deve essere in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria oppure in medicina e chirurgia con specializzazione ed aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto.

Modalità di svolgimento

La professione di odontoiatra può essere svolta in forma:

– individuale: il professionista deve possedere i requisiti professionali richiesti;

– associata: contratti a rilevanza soprattutto interna che si sostanziano in accordi di “studio associato”, che comprendono, per esempio, la ripartizione dei compensi e l’acquisto in comune dei beni necessari allo svolgimento dell’attività. Nell’associazione professionale, il contenuto del rapporto obbligatorio è quindi rappresentato dalla prestazione di collaborazione tecnica nell’attività professionale svolta dagli altri colleghi, contro la ripartizione delle spese complessive e del totale degli onorari percepiti da ogni singolo associato;

– societaria (società di persone): l’art. 2, comma 1, lett. c), legge 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

– apertura partita Iva con codice attività 86.23.00 (Codice Ateco 2007):
– impresa individuale: Modello AA9/12
– soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10

– iscrizione all’Albo professionale: occorre presentare un modulo d’iscrizione e versare la rata prevista da ciascun Ordine professionale;

– inquadramento previdenziale:

– iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri: è obbligato all’iscrizione all’Ente chi è iscritto all’Albo ed ha aperto partita Iva con codice tipico dell’attività di odontoiatra e/o partecipi in associazione professionale all’interno della quale l’interessato svolga l’attività. La delibera di iscrizione all’albo comporta l’iscrizione automatica dei Medici e degli Odontoiatri alla relativa cassa previdenza;

– iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori.

PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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