L’attività di vendita al dettaglio di prodotti parafarmaceutici e farmaceutici, per i quali non esiste l’obbligo di presentare apposita prescrizione medica, è disciplinata dal D.L. n. 223 del 04/07/2006, art.5, dal D.L. n.201 del 06/12/2001, art. 32 e dal D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998, art. 4.
Requisiti professionali
Per l’esercizio del commercio al dettaglio di prodotti parafarmaceutici e farmaceutici, per i quali non esiste l’obbligo di presentare apposita prescrizione medica, è necessaria la presenza di almeno un farmacista abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo ordine all’interno dell’esercizio commerciale (D.L. 223/2006, art. 5, comma 2). Nell’ipotesi però in cui i prodotti oggetto di vendita siano considerati “alimentari” è necessario possedere anche uno dei requisiti professionali indicati dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98.
Modalità di svolgimento
Il commercio al dettaglio di prodotti parafarmaceutici e farmaceutici, per i quali non esiste l’obbligo di presentare apposita prescrizione medica, può essere svolto in forma:
- individuale;
- societaria (società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 47.73.20 (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione INPS: gestione commercianti.
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare.
Per ottenere il via libera all’apertura della parafarmacia, l’interessato deve fare la domanda al comune, presentando la comunicazione di persona, per posta o mezzo fax presso l’ufficio commercio in sede fissa, utilizzando l’apposita modulistica. La comunicazione dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività e presentata in triplice copia firmate in originale, ricordando che non è dovuta l’imposta di bollo. La comunicazione dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della data di apertura, trasferimento, aggiunta di settore merceologico, ampliamento superficie.
E’ necessario comunicare al Ministero della Salute, Aifa, all’Ordine professionale e alla Regione, nei rispettivi settori di competenza, l’intenzione di operare in conformità a quanto previsto dalla legge. Il legale rappresentante, seguendo la procedura indicata nell’apposito modulo, deve quindi indicare tutti i dati relativi alla società/ditta titolare dell’esercizio commerciale, in particolare la partita iva, il numero di farmacisti (abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine) che lavorano nell’esercizio.
Per quanto riguarda la dimensione dell’esercizio commerciale, essa è correlata direttamente al numero della popolazione (D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998, art. 4):
- “Per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a
- abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- Per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- Per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)”.
Gli esercizi commerciali così individuati possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (D.L. n. 223 del 04/07/2006, art. 5, comma 1).
La vendita dei medicinali deve avvenire nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inacessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura (D.L. n. 201/011, art. 32, comma 2);
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni (tranne le comunicazioni di cui sopra), licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.