Analisi delle principali tematiche e concetti chiave relativi alla disciplina civilistica delle perdite nelle società di capitali, con particolare attenzione alle implicazioni per i bilanci 2024 e alla scadenza del periodo di sospensione delle perdite introdotto dal Decreto Liquidità.. Il documento esplora anche le procedure obbligatorie in caso di perdite, il divieto di distribuzione degli utili in presenza di perdite e le responsabilità degli amministratori.

1. Disciplina Civilistica delle Perdite e Tutela del Capitale Sociale:

  • Il legislatore disciplina le perdite patrimoniali delle società di capitali per tutelare l’interesse generale, dei soci e dei terzi, con un focus sulla conservazione dell’integrità del capitale sociale.
  • Tuttavia, la disciplina civilistica tradizionale del capitale sociale come unica garanzia per i creditori è stata affiancata da ulteriori strumenti basati sull’equilibrio finanziario prospettico dell’impresa.
  • Citazione: “Nel complesso, la disciplina positiva mostra una traslazione dall’idea tradizionale del capitale sociale minimo come strumento di tutela del ceto creditorio a quella di tale ruolo invece affidato all’equilibrio finanziario ed alla capacità di reddito dell’impresa, a loro volta propiziate da una corretta organizzazione di essa.” (Cass., n. 15087/2022)
  • Diventa fondamentale la redazione e l’analisi del budget di cassa e/o del rendiconto finanziario, anche in forma prospettica, per individuare eventuali situazioni di crisi.
  • Il bilancio deve fornire un’informativa economico-finanziaria periodica, analitica e orientata al futuro.

2. Principio della Continuità Aziendale (Going Concern):

  • La valutazione delle voci di bilancio deve essere eseguita nella prospettiva della continuità aziendale, intesa come la capacità dell’azienda di operare per almeno 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.
  • La crisi d’impresa si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (Art. 2 c. 1, CCII).
  • La continuità viene meno quando l’impresa entra in fase liquidatoria.

3. Procedure Obbligatorie in Caso di Perdite:

  • Il Codice Civile prevede diverse procedure a seconda dell’entità delle perdite rispetto al capitale sociale:
  • Perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale: Non vi è un obbligo specifico di intervento immediato, ma rimane il divieto di distribuire utili fino al reintegro o alla riduzione del capitale.
  • Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale che non intaccano il limite minimo del capitale sociale (Art. 2446 c.c. per S.p.a., Art. 2482-bis c.c. per S.r.l.): Obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, presentando una relazione sulla situazione patrimoniale. Entro l’assemblea di approvazione del bilancio, la perdita deve essere ridotta a meno di un terzo, altrimenti si deve procedere alla riduzione del capitale in ragione delle perdite.
  • Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (Art. 2447 c.c. per S.p.a., Art. 2482-ter c.c. per S.r.l.): Obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea che deve deliberare la riduzione del capitale e applicare il principio “ricapitalizza, trasforma, liquida”.
  • Il calcolo delle perdite pari ad un terzo del capitale deve essere effettuato al netto delle riserve disponibili.
  • Citazione: “La regola, affermatasi in giurisprudenza, è che rileva la “perdita netta”, ossia al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di operare sul capitale (Cass. 2 aprile 2007, n. 8221; 23 marzo 2004, n. 5740).” (Cass., n. 15087/2022)
  • Le riserve disponibili devono essere utilizzate seguendo un ordine preciso, partendo dalle meno vincolate fino ad intaccare il capitale sociale.

4. Divieto di Distribuzione di Utili in Presenza di Perdite:

  • È vietato distribuire utili in presenza di perdite, in assenza di reintegro o di riduzione del capitale in misura corrispondente (Art. 2478-bis, commi 4 e 5 c.c. per le S.r.l., Art. 2303 c.c. per le S.p.a.).
  • Questo divieto mira a tutelare i creditori, impedendo la fuoriuscita di risorse prima della copertura delle perdite.
  • Citazione: “L’art. 2478-bis, co. 4 e 5 c.c., impone la distribuzione di utili realmente conseguiti e vieta la ripartizione di questi “se si verifica una perdita del capitale sociale … fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente …”.”

5. Responsabilità Penale degli Amministratori:

  • Gli amministratori sono penalmente responsabili (arresto fino ad un anno) se ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o se distribuiscono riserve non distribuibili (Art. 2627 c. 1 c.c.).
  • La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima dell’approvazione del bilancio estingue il reato (Art. 2627 c. 2 c.c.).
  • Analoga sanzione è prevista per l’indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.).

6. Copertura Volontaria e Riduzione Facoltativa del Capitale per Perdite:

  • Le società possono decidere di ripianare volontariamente perdite inferiori ad un terzo, anche mediante riduzione del capitale sociale, previa eliminazione delle riserve disponibili.
  • La riduzione volontaria del capitale incide sui diritti dei soci (utili) e dei creditori (garanzia del capitale), e trovano applicazione le norme relative alla rilevazione delle perdite (Artt. 2446 e 2482-bis c.c.).
  • In caso di riduzione volontaria per perdite inferiori a 1/3, per le S.p.a. non è necessaria la convocazione “senza indugio” dell’assemblea, né la relazione degli amministratori o le osservazioni dell’organo di controllo (Art. 2446 c.c.).

7. Capitale Minimo delle S.r.l.:

  • Il capitale sociale minimo per le S.r.l. ordinarie è fissato a 10.000 euro (Art. 2463 c. 1 n. 4 c.c.), ma il comma 4 dello stesso articolo prevede che tale limite minimo possa scendere sotto tale soglia, ma non al di sotto di 1 euro.
  • L’orientamento prevalente ritiene che, a seguito del D.L. n. 76/2013, il nuovo limite minimo per la costituzione delle S.r.l. sia di 1 euro.
  • In caso di riduzione del capitale per perdite, il riferimento all’art. 2463 n. 4 (€. 10.000) è visto come una mancanza di coordinamento normativo.

8. Sospensione delle Perdite per il Periodo 2020-2022 (Decreto Liquidità):

  • L’Art. 6 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità), prorogato successivamente, ha sospeso temporaneamente, per le perdite maturate negli esercizi 2020, 2021 e 2022:
  • Gli “obblighi di ricapitalizzazione” previsti dagli artt. 2446, co. 2 e 3, e 2447 c.c. (per le S.p.a.) e dagli artt. 2482-bis, co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. (per le S.r.l.).
  • La causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, co. 1, n. 4, e 2545-duodecies c.c.).
  • Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c.), posticipato al quinto esercizio successivo.
  • La sospensione non ha operato per l’emissione di obbligazioni, la verifica degli utili distribuibili e l’individuazione delle riserve disponibili per aumenti gratuiti di capitale.
  • Importante: Il 2024 costituisce l’ultimo periodo di congelamento previsto dal legislatore per le perdite sofferte nel 2020. Le società che hanno ancora in sospeso tali perdite devono ripianarle entro l’esercizio in corso (2024), tornando pienamente efficaci le disposizioni degli artt. 2446 c. 2 e 3 e 2447 c.c. per le S.p.a. e 2482-bis c. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. per le S.r.l.
  • L’orientamento prevalente (supportato dalla giurisprudenza) è che la sospensione si applichi alle perdite “nette”, ossia al netto delle riserve disponibili.
  • Citazione: “In questa sede si accoglie l’orientamento del notariato, che pare più in linea con quello giurisprudenziale prevalente in materia di perdite (si tenga conto di quanto affermato in merito dalla cassazione, nella pronuncia n. 15087/2022 relativa alla disciplina delle perdite superiori ad un terzo, in generale, laddove emerge che “La regola, affermatasi in giurisprudenza, è che rileva la “perdita netta”, ossia al netto delle riserve e delle poste di bilancio idonee a ridurla, prima di operare sul capitale…”)
  • Le perdite superiori ad un terzo sospese nel 2020 devono essere “sistemate” entro l’approvazione del bilancio 2025.

9. Adempimenti Relativi alle Perdite (Periodo 2020-2023):

  • Le società avrebbero dovuto convocare senza indugio le assemblee per gli opportuni provvedimenti negli anni in cui le perdite sono state prodotte.
  • Il termine “senza indugio” è interpretato come un massimo di 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci vengono a conoscenza della causa di convocazione.
  • La situazione patrimoniale da sottoporre all’assemblea non deve essere anteriore a 4 mesi dalla data della riunione.
  • I “fatti di rilievo” da comunicare all’assemblea sono quelli che incidono sulle prospettive future della società o che hanno modificato l’entità della perdita.

10. Scadenza della Sospensione e Impatto sul Bilancio 2025:

  • L’esercizio 2024 è l’ultimo che ammette la sospensione temporanea delle perdite rilevanti prodotte nel 2020.
  • Le perdite sospese relative al 2020 si “riverseranno” sul bilancio 2025, potendo determinare il superamento della soglia di un terzo del capitale e/o l’erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, con conseguente applicazione degli artt. 2446, 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c.

11. Principio di Continuità Aziendale e Sospensione delle Perdite:

  • La sospensione delle perdite non ha comportato la disapplicazione del principio di continuità aziendale. Nella redazione del bilancio, rimane l’obbligo di valutare le poste tenendo conto di tale prospettiva e di fornire informazioni sui rischi e sulle incertezze, nonché sulla capacità dell’azienda di continuare ad operare.

Conclusioni:

Il 2024 rappresenta un anno cruciale per le società di capitali che hanno beneficiato della sospensione delle perdite introdotta dal Decreto Liquidità. Con la cessazione del periodo di “congelamento” per le perdite del 2020, gli amministratori dovranno attentamente valutare la situazione patrimoniale e adottare i provvedimenti necessari entro l’esercizio in corso e, in ogni caso, in sede di approvazione del bilancio 2025. La corretta applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di perdite è fondamentale per la tutela del capitale sociale, dei creditori e per evitare responsabilità per gli organi amministrativi. La transizione verso una visione della tutela dei creditori basata anche sull’equilibrio finanziario prospettico sottolinea l’importanza di una gestione aziendale prudente e di una reportistica finanziaria trasparente e orientata al futuro.

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