Descrizione

L’attività di piccola pesca prevede la pesca marittima costiera ovvero la pesca in acque interne. Norme di riferimento

L’attività artigianale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 443/85 (Legge Quadro per l’Artigianato), nonché di quelli specificatamente evidenziati dalla L. 250/58.

Requisiti professionali

L’attività di piccola pesca non prevede il possesso di particolari requisiti professionaliModalità di svolgimento

Le attività artigianali possono essere svolte in forma di:

  • impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di persone (s.a.s. e s.n.c.):la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di capitali (S.r.l.):la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

apertura partita Iva con codice attività 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari; 03.12.00 – Pesca in acque dolci (Codice Ateco 2007):

  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10 iscrizione alla CCIAA, attraverso la Comunicazione Unica:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione all’Albo artigiani (con DL n. 70 del 13.5.2011, convertito in L. n. 106 del 12.7.2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica)
  • inquadramento previdenziale:

Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato: ora la contribuzione è legata al reddito

agrario prodotto dai terreni dichiarati. Detto importo è desumibile dagli atti d’acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l’azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l’azienda in zone montane o svantaggiate.

Nota: anche per l’anno 2019 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di 7,49 euro, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata fissata nella misura pari al 15,24% con decreto 22 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato la determina INAIL 8 agosto 2018, n. 356.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità.
  • richiesta all’U.L.S.S. della certificazione di idoneità igienico-sanitariadegli ambienti di lavoro e delle attrezzature;
  • per i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, occorre l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoriatenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto), la quale certifica il possesso di natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti (art. 115 del Cod. Navigazione/RD, n. 327/42).
  • per i pescatori delle acque interne, occorre l’iscrizione nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali (art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/RD n. 1183/38).

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010);

Con le modifiche apportate dal DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, all’articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio della medesima comunicazione;

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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