Il presente documento riassume i principali temi e le informazioni più rilevanti contenute nelle FAQ pubblicate dal MIMIT in merito all’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e attuato dal DM n. 18/2025, per tutte le imprese iscritte al Registro Imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali avvenuti in Italia. Le FAQ forniscono chiarimenti su diversi aspetti cruciali dell’adempimento, inclusi i soggetti obbligati, i beni coperti, le esclusioni e le scadenze.

1. Ambito di Applicazione dell’Obbligo:

  • Soggetti Obbligati: L’obbligo di stipula della polizza contro i rischi catastrofali riguarda “tutte le imprese con sede legale in Italia (e stabili organizzazioni in Italia di imprese estere) – iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile”. Questo include anche le imprese iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese, ad eccezione delle imprese agricole (per le quali la decorrenza dell’obbligo è differita).
  • Beni Assicurati: La copertura assicurativa deve riguardare i beni indicati nell’art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3) del Codice Civile: “terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali”.
  • Eventi Catastrofali: La polizza deve coprire i danni causati da eventi catastrofali avvenuti in Italia.
  • Violazione dell’Obbligo: La mancata sottoscrizione della polizza sarà valutata negativamente dalla Pubblica Amministrazione nell’assegnazione di “contributi/sovvenzioni pubbliche – agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche “anche” quando connessi a interventi di emergenza per eventi calamitosi”.

2. Termini per la Stipula (Proroghe):

  • Il termine iniziale era fissato al 31/12/2024, ma è stato oggetto di successive proroghe:
  • Grandi imprese: 31/03/2025 (con moratoria di 90 giorni per le sanzioni, fino al 29/06/2025).
  • Medie imprese: 01/10/2025.
  • Piccole imprese e Micro imprese: 31/12/2025.
  • Imprese della pesca e dell’acquacoltura: 31/12/2025 (termine originario).
  • Le definizioni di micro, piccola e media impresa sono quelle previste dalla Dir. (UE) n. 2023/2775.

3. Chiarimenti del MIMIT (FAQ):

  • Beni in Locazione/Comodato/Leasing: L’obbligo ricade sul conduttore/utilizzatore se il bene non è già assicurato dal proprietario. Non è rilevante chi stipula la polizza, purché copra i beni oggetto dell’attività per i rischi indicati. Il MIMIT conferma la posizione di ANIA:
  • “se un bene (immobile o attrezzatura) è concesso in locazione/comodato o leasing/usufrutto:  se risulta già assicurato dal proprietario (locatore/comodante/nudo proprietario): l’obbligo risulta automaticamente assolto da parte del conduttore/comodatario/utilizzatore in leasing/usufruttuario  in caso contrario: ricade sul l’obbligo ricade sul conduttore/comodatario/utilizzatore in leasing/usufruttuario” Se il proprietario del bene (locatore, comodante, ecc.) è un soggetto iscritto al Registro Imprese (e il bene è aziendale), l’obbligo ricade sul proprietario. In caso contrario, ricade sull’impresa che utilizza il bene.
  • Beni Gravati da Abuso Edilizio: “Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
  • Beni Immobili in Costruzione: Non sono soggetti all’obbligo in quanto classificati in una voce diversa dell’art. 2424 C.c. rispetto ai beni assicurati.
  • Polizze Collettive: L’obbligo può essere assolto anche tramite l’adesione a polizze collettive.
  • Imprese Iscritte alla Sezione Speciale del Registro Imprese: L’obbligo sussiste indipendentemente dalla sezione di iscrizione, ad eccezione delle imprese agricole (art. 2135 C.c.). Anche la dimensione dell’impresa iscritta alla sezione speciale non rileva.
  • Adeguamento Polizze Esistenti: “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
  • Studi Legali e Attività Professionali: L’obbligo discende dall’obbligo di iscrizione al Registro Imprese (art. 2188 C.c.).
  • Attività Svolta presso la Propria Abitazione: Se l’immobile è utilizzato per l’attività d’impresa, l’obbligo sussiste per la porzione destinata all’esercizio dell’attività. L’esempio fornito riguarda un B&B iscritto al Registro Imprese, dove l’obbligo assicurativo si applica alla superficie delle stanze adibite all’attività.
  • Imprese Senza Beni Assicurabili: Le imprese tenute all’iscrizione al Registro Imprese che non possiedono o non utilizzano i beni di cui all’art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, C.c. non sono soggette all’obbligo.
  • Veicoli Iscritti al PRA: I veicoli “targati” (iscritti al Pubblico Registro Automobilistico) sono esclusi dall’obbligo. Sono invece da assicurare macchinari e attrezzature (come un escavatore non targato) che rientrano nella definizione di attrezzature industriali e commerciali e non sono iscritti al PRA.

Conclusioni:

Le FAQ del MIMIT forniscono importanti chiarimenti sull’obbligo di stipula della polizza contro i rischi catastrofali per le imprese. I punti chiave riguardano l’ampia platea di soggetti obbligati (quasi tutte le imprese iscritte al Registro Imprese), la specifica tipologia di beni da assicurare, le esclusioni (come gli immobili abusivi e i veicoli targati) e le scadenze differenziate per dimensione aziendale. Particolare attenzione è dedicata alla gestione dei beni non di proprietà, con una chiara indicazione della responsabilità assicurativa a carico del conduttore/utilizzatore, salvo specifiche condizioni. È fondamentale che le imprese verifichino la propria situazione alla luce di queste indicazioni e si attivino per adempiere all’obbligo entro i termini previsti, al fine di evitare le conseguenze negative sull’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche.

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