Norme di riferimento

L’attività di procacciatore d’affari è un’attività atipica in quanto non possiede una normativa specifica. La figura del procacciatore d’affari è in parte simile a quella dell’agente; svolge un’attività caratterizzata dall’assenza di subordinazione dal soggetto interessato alle vendite ed è volta a promuovere la conclusione di contratti. La figura ha ottenuto nella pratica commerciale un grande successo per la funzione economica che è in grado di svolgere e per i risparmi che consente all’impresa.

Sono ricomprese nella seguente scheda anche le attività di Intermediario, faccendiere e di Intermediazione nel settore dei trasporti senza utilizzo di mezzi propri (Agenzia d’affari)

Requisiti professionali

Per l’esercizio dell’attività di procacciatore d’affari non è previsto alcun requisito professionale. Modalità di svolgimento

L’attività di incaricato/a alle vendite a domicilio può essere svolto in forma:

  • individuale; 
  • societaria(società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 46.1… –a seconda dei prodotti commercializzati (Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione commercianti.

  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

E’ opportuno evidenziare che il D. Lgs. n. 126 del 30.06.2016 ha apportato delle modifiche proprio in tema di “SCIA” prescrivendo che nel momento di presentazione dell’istanza è rilasciata immediatamente, da parte dell’ente ricevente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Viene altresì stabilito che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Infine, qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, la norma ora prevede che l’interessato presenta un’unica SCIA e l’amministrazione che riceve la SCIA “la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività”.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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