La produzione dei derivati del latte prevede le seguenti attività:

  • produzione di bevande a base di latte; 
  • produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato omogeneizzato; 
  • produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno; 
  • produzione di latte o panna in forma solida; 
  • produzione di burro; 
  • produzione di yogurt; 
  • produzione di formaggio e cagliata; 
  • produzione di siero di latte; 
  • produzione di caseina greggia o lattosio; 
  • produzione di starter (fermenti lattici).

Norme di riferimento

Per l’esercizio dell’attività di produzione dei derivati del latte occorre essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 443/85 (Legge Quadro per l’Artigianato).

Sono ricomprese nella seguente scheda anche le attività di caseificio, latteria.

Requisiti professionali

Per l’esercizio dell’attività in esame non è necessario il possesso di alcun requisito professionaleModalità di svolgimento

Le attività artigianali possono essere svolte in forma di:

  • impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di persone (s.a.s. e s.n.c.):la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di capitali (S.r.l.):la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 10.51.20(Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione all’Albo artigiani(l’art. 6, lettera f-sexies del DL n. 70 del 13/05/2011, convertito in L. n .106 del 12/07/2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica).
  • inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.

iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità;
  • con il DL n. 1/2012 non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010);
  • richiesta all’U.L.S.S. della certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale.

 

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