L’attività di promotore finanziario può essere svolta esclusivamente da una persona fisica e rappresenta l’unica figura professionale che in rappresentanza di un intermediario abilitato (Banca), di una Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) o di una Società di Gestione del Risparmio (SGR), può svolgere nei confronti dei risparmiatori attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi d’investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario per il quale opera. L’attività può essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto: i promotori finanziari possono essere, dunque, solo Agenti monomandatari.
Sono ricomprese nella seguente scheda anche le attività di intermediario finanziario, agente finanziario.
Norme di riferimento
L’attività di promotore finanziario è disciplinata dalla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 58 del 1998.
Requisiti professionali
Per l’esercizio dell’attività è indispensabile essere in possesso di un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola media superiore o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob. Possono esercitare l’attività anche coloro che risultino aver superato la prova valutativa, secondo i criteri stabiliti con delibera della Consob. In alternativa, sono esonerati dal superamento dell’esame coloro che risultano già in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob ed in particolare: agenti di cambio, iscritti al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del Tesoro; negoziatori abilitati (art. 7, c. 2, L. 1/1991); funzionari di banca o d’impresa d’investimento anche addetti alla commercializzazione di prodotti finanziari della banca; responsabili del controllo interno.
L’attività di promotore è incompatibile con la qualità di sindaco o suo collaboratore (art. 2403- bis del C.c.), responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati; con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per il quale opera il promotore; con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore; con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio; con lo svolgimento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Modalità di svolgimento
L’attività di “promotore finanziario” può essere svolta in forma:
- individuale
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 66.19.21 “Attività di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” o 66.19.22 “Attività di agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari”;
- impresa individuale: Modello AA9/12
iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
iscrizione INPS: gestione commercianti.
- iscrizioneFondazione ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio): il contributo è dovuto in favore dei promotori. I contributi dovuti sono calcolati nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico del promotore) con un minimale ed un massimale annuo e devono essere versati integralmente dalla banca o dalla SIM. Il contributo minimo annuo è stabilito in Euro 789,00. Il massimale provvigionale annuo è stabilito in Euro 27.667,00 – pari ad un contributo annuo totale di Euro 3.735,00;
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità dei locali.E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
- Iscrizione all’Albo Unico delle Persone Fisichedei promotori finanziari (presso le CCIAA): occorre versare i Contributi di Vigilanza (Quota annuale APF + Contributo di vigilanza Consob);
- Adesione al Fondo di garanziacostituito presso la CONSAP (per le vittime della strada) per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza.
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.