Beneficiari: Il nuovo regime si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e percepiscono:

  • Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni (una specificazione introdotta con la nuova normativa, in quanto i redditi d’impresa non rientrano più tra le categorie di reddito agevolato).

Nuova Misura dell’Agevolazione: I redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, fino al limite annuo di € 600.000 (un limite nuovo).

Condizioni per l’Accesso: L’agevolazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • Impegno a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo minimo di 4 periodi d’imposta;
  • Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti;
  • L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  • Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Ricorre nelle ipotesi di conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli
    • 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza),
    • 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione)
    • 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Durata dell’Agevolazione: L’agevolazione si applica per 5 anni a partire dal periodo d’imposta del trasferimento e nei 4 successivi. La proroga dell’agevolazione non è più prevista come nel vecchio regime.

L’Agevolazione Rafforzata: La percentuale di imponibilità del reddito di lavoro prodotto è ridotta al 40% (invece del 50%) se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • Il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore.
  • Nasce un figlio o viene adottato un minore durante il periodo di fruizione del regime agevolato (a partire dal periodo d’imposta in corso al momento dell’evento).

La maggiore agevolazione è condizionata alla residenza in Italia del figlio minore o adottato durante il periodo di fruizione del regime.

Le Condizioni per i Trasferimenti Infragruppo: Per i lavoratori che rientrano in Italia in società appartenenti al medesimo gruppo, i requisiti minimi di permanenza all’estero sono differenziati:

  • 6 periodi d’imposta se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, non era impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
  • 7 periodi d’imposta se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, era già impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente allo stesso gruppo.

In ogni caso, il lavoratore deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni.

Il Requisito per i Cittadini Italiani di Non Essere Stati Fiscalmente Residenti in Italia Nei 3 Periodi d’Imposta Precedenti il Trasferimento: Per i soli cittadini italiani, questa condizione è soddisfatta se sono stati iscritti all’AIRE o hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

RIEPILOGO

NUOVO REGIME IMPATRIATI (Decorrenza 01 gennaio 2024)
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ Possono beneficiare del regime “Impatriati 2024” i lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione.
TIPOLOGIE DI REDDITO AMMESSE E LIMITI
  • Redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di art e professioni;

entro il limite annuo di 600.000 euro.

CONDIZIONI
  • Il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei 3 (tre) periodi d’imposta precedenti il trasferimento su territorio italiano;
  • Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
CONDIZIONI SPECIFICHE PER TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO CON RIENTRO IN ITALIA) Nel caso in cui il lavoratore rientri in Italia in società facenti parte del medesimo gruppo di imprese, il requisito minimo di permanenza all’estero è:

  • di sei periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, non è stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo);
  • di sette periodi di imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è già stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo).

Il lavoratore si impegna comunque a risiedere fiscalmente in Italia per 4 anni successivi al rientro;

SOGLIE DI IMPONIBILITÀ DEL REDDITO PRODOTTO
  • 50% del reddito annuo prodotto;
  • 40% del reddito annuo prodotto se:
    • Il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
    • In caso di nascita di un figlio o adozione di minore durante il periodo di fruizione del “regime impatriati” (dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o adozione);
DURATA DEL BENEFICIO A partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento + i 4 periodi d’imposta successivi

 

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