Beneficiari: Il nuovo regime si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e percepiscono:
- Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni (una specificazione introdotta con la nuova normativa, in quanto i redditi d’impresa non rientrano più tra le categorie di reddito agevolato).
Nuova Misura dell’Agevolazione: I redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, fino al limite annuo di € 600.000 (un limite nuovo).
Condizioni per l’Accesso: L’agevolazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- Impegno a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo minimo di 4 periodi d’imposta;
- Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti;
- L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
- Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Ricorre nelle ipotesi di conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli
- 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza),
- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione)
- 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia.
Durata dell’Agevolazione: L’agevolazione si applica per 5 anni a partire dal periodo d’imposta del trasferimento e nei 4 successivi. La proroga dell’agevolazione non è più prevista come nel vecchio regime.
L’Agevolazione Rafforzata: La percentuale di imponibilità del reddito di lavoro prodotto è ridotta al 40% (invece del 50%) se si verifica una delle seguenti condizioni:
- Il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore.
- Nasce un figlio o viene adottato un minore durante il periodo di fruizione del regime agevolato (a partire dal periodo d’imposta in corso al momento dell’evento).
La maggiore agevolazione è condizionata alla residenza in Italia del figlio minore o adottato durante il periodo di fruizione del regime.
Le Condizioni per i Trasferimenti Infragruppo: Per i lavoratori che rientrano in Italia in società appartenenti al medesimo gruppo, i requisiti minimi di permanenza all’estero sono differenziati:
- 6 periodi d’imposta se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, non era impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
- 7 periodi d’imposta se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, era già impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
In ogni caso, il lavoratore deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni.
Il Requisito per i Cittadini Italiani di Non Essere Stati Fiscalmente Residenti in Italia Nei 3 Periodi d’Imposta Precedenti il Trasferimento: Per i soli cittadini italiani, questa condizione è soddisfatta se sono stati iscritti all’AIRE o hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
RIEPILOGO
NUOVO REGIME IMPATRIATI (Decorrenza 01 gennaio 2024) | |
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ | Possono beneficiare del regime “Impatriati 2024” i lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione. |
TIPOLOGIE DI REDDITO AMMESSE E LIMITI |
entro il limite annuo di 600.000 euro. |
CONDIZIONI |
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CONDIZIONI SPECIFICHE PER TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO CON RIENTRO IN ITALIA) | Nel caso in cui il lavoratore rientri in Italia in società facenti parte del medesimo gruppo di imprese, il requisito minimo di permanenza all’estero è:
Il lavoratore si impegna comunque a risiedere fiscalmente in Italia per 4 anni successivi al rientro; |
SOGLIE DI IMPONIBILITÀ DEL REDDITO PRODOTTO |
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DURATA DEL BENEFICIO | A partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento + i 4 periodi d’imposta successivi |