L’impresa di ricerca e selezione del personale svolge, su incarico dell’organismo committente, le attività di analisi del contesto organizzativo interno, di individuazione e definizione delle esigenze del committente, la definizione del profilo, delle competenze e delle capacità del candidato ideale, la pianificazione e attuazione del programma di ricerca e valutazione delle candidature, la progettazione ed erogazione delle attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo dei candidati, l’assistenza a questi ultimi nella fase di inserimento all’interno dell’organismo committente e la verifica e valutazione delle potenzialità dei candidati inseriti.

E’  ricompresa  nella seguente scheda anche l‘attività di agenzia di lavoro interinale

Norme di riferimento

L’attività dell’impresa di ricerca e selezione del personale è disciplinata dalla L. 276/2003, dal D.P.R. 160/2010 e dalle Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25/2004 e 20/2006.

Requisiti professionali

Per l’esercizio dell’attività è richiesta l’iscrizione all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolato nelle seguenti cinque sezioni: agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’art.20 L.276/2003, agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle specifiche attività di cui allrt.20, comma 3, lettere da a) a h) L.276/2006, agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione dl personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

L’iter di iscrizione all’albo, di cui all’art.4 L.276/2003, prevede che venga inoltrata richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ottenere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. Tale autorizzazione ha validità due anni dal rilascio che viene effettuato entro 60 giorni dalla domanda, previa verifica del possesso dei requisiti giuridici e finanziari. Successivamente, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione provvisoria, i soggetti interessati inoltrano domanda per ottenere l’autorizzazione a tempo indeterminato, rilasciata dal Ministero entro 90 giorni dalla richiesta, dopo aver verificato il corretto andamento dell’attività svolta, il rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo nazionale del lavoro.

requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo sono individuati dall’art.5, commi 1 e 5 della L.276/2003 come segue:

  • costituzione dell’attività nella forma di società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative, oppure società di persone di diritto italiano o di altro Stato membro Ue;
  • sede legale o una sua dipendenza istituita all’interno del territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro Ue;
  • disponibilità di uffici idonei allo svolgimento di tale attività;
  • adeguate competenze professionali dimostrabili attraverso il possesso di titoli di studio o di specifiche esperienze nel settore delle risorse umane;
  • amministratori,  dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari non devono presentare condanne penali anche non definitive;
  • presenza di distinte sezioni operative gestite attraverso gli strumenti di contabilità, nel caso di soggetti polifunzionali non aventi un oggetto sociale esclusivo;
  • invio all’autorità concedente delle informazioni strategiche e l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro per garantire un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
  • acquisizione di un capitale sociale versato non inferiore a 25.000 Euro;
  • indicazione dell’attività di ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Modalità di svolgimento

L’attività di “ricerca e selezione del personale” può essere svolta in forma:

  • societaria(società di persone e società di capitali, cooperative o consorzio di cooperative).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

apertura partita Iva con codice attività 78.10.00 (Codice Ateco 2007):

  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10

iscrizione alla CCIAA: 

  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione commercianti. In particolare, si vedano le seguenti tabelle:

  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità dei locali  E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare.
  • Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

  • Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche alle imprese individuali, con decorrenza 31 dicembre 2013.

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