Introduzione: una svolta storica per il Non Profit
Dopo un’attesa lunga quasi un decennio, il mondo del non profit italiano si trova di fronte a una svolta epocale. L’autorizzazione della Commissione Europea, giunta dopo un lungo iter, ha reso finalmente operative le norme fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore. A partire dal 1° gennaio 2026, il panorama tributario per associazioni, fondazioni e tutti gli altri enti senza scopo di lucro verrà completamente ridisegnato. Questo cambiamento non è un semplice aggiornamento normativo, ma una vera e propria rifondazione del sistema, che archivia regimi storici e introduce nuovi criteri per definire la natura, le attività e gli obblighi di ogni ente. Questa guida si propone di offrire una bussola chiara e professionale per navigare le complesse novità, consentendo agli amministratori di prendere decisioni strategiche informate e di prepararsi adeguatamente a un futuro che è già iniziato.
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1. Il nuovo scenario: la distinzione tra enti del terzo settore (ETS) e enti non ETS
Dal 1° gennaio 2026, la linea di demarcazione fondamentale nel mondo non profit sarà tracciata dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa scelta non è una mera formalità, ma l’atto che determina l’intero quadro normativo e fiscale di riferimento per ogni ente, creando una netta biforcazione tra due universi distinti.
| Enti del Terzo Settore (ETS) | Enti non ETS |
| Sono gli enti iscritti al RUNTS (es. ODV, APS, fondazioni ETS, ecc.). | Sono gli enti che non si iscrivono al RUNTS (es. associazioni culturali, comitati, fondazioni non ETS, ASD/SSD non ETS). |
| La loro disciplina fiscale è contenuta nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). | La loro disciplina fiscale continua a essere regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – D.P.R. 917/1986). |
Questa nuova architettura del settore impone la dismissione di regimi e qualifiche che hanno caratterizzato il non profit per decenni, aprendo una fase di transizione strategica.
2. La fine di un’epoca: addio alle ONLUS e al regime della legge 398/91
La riforma manda in archivio due pilastri della normativa non profit, le ONLUS e il regime forfettario della Legge 398/91, costringendo migliaia di enti a compiere scelte decisive per il proprio futuro.
2.1. Le ONLUS di fronte a una scelta decisiva
Dal 1° gennaio 2026, la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) cessa definitivamente di esistere e l’anagrafe dedicata verrà soppressa. Gli enti attualmente iscritti hanno una scadenza improrogabile: il 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS.
Le conseguenze della mancata iscrizione sono significative. L’ente sarà obbligato a devolvere l’incremento patrimoniale accumulato durante il periodo in cui ha goduto della qualifica di ONLUS. È fondamentale sottolineare che, ai sensi dell’art. 9 del CTS, gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere dell’Ufficio RUNTS sono nulli, esponendo gli amministratori a gravi responsabilità.
Tuttavia, la Legge 104/2024 ha introdotto importanti eccezioni all’obbligo di devoluzione per due categorie di ONLUS che non possono iscriversi al RUNTS:
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I trust dotati della qualifica di ONLUS.
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Le ONLUS soggette a direzione e coordinamento o controllo da parte di enti pubblici o altri soggetti esclusi dal perimetro del Terzo Settore.
Questi enti potranno continuare a operare secondo le norme del Codice Civile senza disperdere il proprio patrimonio.
2.2. Il regime forfettario della legge 398/91: chi lo perde e chi lo mantiene
Il vantaggioso regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991, finora applicabile da un’ampia platea di associazioni, verrà abrogato per:
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Tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS.
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Le associazioni non ETS (es. culturali, pro loco, ricreative) che non si iscrivono al RUNTS.
Questo regime resterà applicabile esclusivamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS.
L’abbandono di questi regimi storici rende cruciale comprendere i nuovi criteri con cui la riforma definisce la natura “commerciale” di un ente.
3. Il cuore della riforma: ridefinire la natura “commerciale” di un ente
La nuova definizione di “commercialità” non è un tecnicismo, ma il fulcro strategico su cui si deciderà il futuro fiscale del vostro ente. Comprendere questa distinzione è il primo passo per evitare di perdere la qualifica di “non commerciale” e le relative agevolazioni. Le regole cambiano radicalmente a seconda che l’ente sia iscritto o meno al RUNTS.
3.1. Criteri per gli enti non ETS (riferimento: TUIR)
Per gli enti che scelgono di non iscriversi al RUNTS, la qualifica fiscale di “ente non commerciale” continua a essere determinata sulla base dei criteri di prevalenza indicati nell’art. 149 del TUIR. La valutazione si basa su un confronto complessivo tra le attività istituzionali e quelle commerciali.
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Sfera Commerciale:
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Ricavi da vendita di beni o prestazioni di servizi.
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Beni e spese destinati prevalentemente ad attività commerciali.
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Sfera Non Commerciale (Istituzionale):
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Quote associative, contributi e liberalità.
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Attività istituzionali svolte a titolo gratuito.
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Beni e spese destinati all’attività istituzionale.
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Prestazioni di servizi istituzionali rese senza specifica organizzazione e dietro corrispettivi che non superano i costi diretti.
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3.2. Criteri per gli enti del terzo settore (riferimento: art. 79 CTS)
Per gli ETS, la valutazione è molto più strutturata e rigida, basata sull’analisi delle “Attività di Interesse Generale” (AIG) e delle “Attività Diverse”. La natura commerciale o non commerciale delle AIG non è presunta, ma deve essere verificata sulla base di criteri specifici (gratuità o corrispettivi che non superano i costi effettivi).
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Entrate da Attività Commerciali:
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Attività di Interesse Generale (AIG) svolte in modalità commerciale (cioè con corrispettivi che superano i costi effettivi).
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Tutte le “Attività Diverse” (es. ristorazione, vendita di beni). Ai fini del calcolo della prevalenza, da questo aggregato si escludono i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione.
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Entrate da Attività Non Commerciali:
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Attività di Interesse Generale (AIG) svolte a titolo gratuito o in modalità non commerciale.
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Quote associative, contributi, sovvenzioni ed erogazioni liberali.
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Raccolte pubbliche occasionali di fondi.
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Proventi specifici per ODV e APS, de-commercializzati dagli artt. 84 e 85 del CTS.
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In sintesi, mentre il TUIR consente una valutazione d’insieme dove un superamento temporaneo degli indici non è fatale, il CTS introduce un meccanismo matematico inflessibile: un solo euro di entrate commerciali in più rispetto a quelle non commerciali è sufficiente a far scattare automaticamente il cambio di qualifica fiscale, con conseguenze immediate e gravose.
Per gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali secondarie, il CTS prevede comunque delle vantaggiose opzioni fiscali.
4. I nuovi regimi forfettari: opportunità per le attività commerciali
Pur abrogando la Legge 398/91 per gli ETS, il Codice introduce nuovi regimi forfettari opzionali, estremamente vantaggiosi per gli ETS non commerciali che gestiscono attività commerciali marginali.
4.1. Il regime per ODV e APS (art. 86 CTS)
Questo regime è riservato a Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) che realizzano ricavi da attività commerciali non superiori a 130.000 euro annui. Prevede l’applicazione di coefficienti di redditività estremamente bassi:
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1% per le ODV
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3% per le APS
4.2. Il regime per gli altri ETS non commerciali (art. 80 CTS)
Per gli altri ETS non commerciali (es. associazioni culturali ETS, fondazioni ETS) è disponibile un regime forfettario opzionale con coefficienti di redditività differenziati per tipologia di attività e scaglioni di ricavi.
| Attività | Ricavi fino a 130.000 € | Ricavi da 130.001 a 300.000 € | Ricavi oltre 300.000 € |
| Prestazioni di servizi | 7% | 10% | 17% |
| Altre attività | 5% | 7% | 14% |
Con un quadro IRES così delineato, l’attenzione si sposta ora sul fronte IVA, dove un recente e fondamentale intervento normativo ha modificato radicalmente lo scenario atteso, offrendo un inatteso respiro a molti enti.
5. La questione IVA: un “doppio binario” e un importante rinvio
A partire dal 2026, la riforma introduce un “doppio binario” tra la disciplina delle imposte dirette (IRES) e quella dell’IVA. Un’attività potrà essere considerata “non commerciale” ai fini IRES, ma rilevante ai fini IVA. Questo cambiamento, imposto da direttive europee per armonizzare il trattamento dell’imposta, avrebbe classificato le prestazioni di servizi verso i soci come commercialmente rilevanti, costringendo migliaia di associazioni ad aprire la Partita IVA per la prima volta.
Tuttavia, una novità fondamentale ha modificato questo scenario: è stato ottenuto un rinvio decennale, fino al 1° gennaio 2036, dell’applicazione del nuovo regime IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti associativi nei confronti dei propri soci.
Di conseguenza, per ora, le prestazioni istituzionali rese dalle APS e dagli altri ETS non commerciali ai propri associati rimangono fuori dal campo di applicazione dell’IVA (art. 4, D.P.R. 633/72). Questo rinvio rappresenta una tregua cruciale, permettendo alla maggior parte delle associazioni di continuare a operare senza l’obbligo di aprire la Partita IVA per le sole attività interne.
Oltre agli aspetti fiscali, l’iscrizione al RUNTS introduce cambiamenti cruciali anche sul piano della contabilità e della governance.
6. Oltre le tasse: nuovi obblighi contabili e di governance
L’adesione al RUNTS non è una mera formalità, ma un impegno verso una maggiore trasparenza che impatta direttamente la governance. Le nuove soglie e scadenze non sono solo adempimenti, ma strumenti che obbligano l’ente a una pianificazione finanziaria e a un controllo di gestione più rigorosi.
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Adozione di Schemi di Bilancio Obbligatori: Gli ETS devono redigere i propri bilanci utilizzando i modelli ministeriali:
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Modello A (Stato Patrimoniale), B (Rendiconto Gestionale) e C (Relazione di Missione) per il bilancio completo (principio di competenza).
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Modello D per il rendiconto per cassa.
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Nuovi Limiti per la Rendicontazione Semplificata: La soglia di entrate per poter redigere il rendiconto per cassa (Modello D) è innalzata a 300.000 euro per gli ETS privi di personalità giuridica. Per tutti gli ETS con entrate fino a 60.000 euro è stato inoltre introdotto un bilancio super-semplificato.
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Nuovi Termini per il Deposito del Bilancio: Il termine per il deposito del bilancio al RUNTS non è più la data fissa del 30 giugno, ma diventa un termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
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Revisione delle Soglie per gli Organi di Controllo: La Legge 104/2024 ha innalzato i parametri dimensionali che obbligano alla nomina degli organi di controllo. L’obbligo scatta al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti previsti:
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Organo di Controllo: totale attivo > 150.000 €; ricavi > 300.000 €; dipendenti > 7.
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Revisore Legale: totale attivo > 1.500.000 €; ricavi > 3.000.000 €; dipendenti > 20.
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Di fronte a un cambiamento così profondo, è essenziale agire con metodo e tempestività.
7. Cosa fare ora? una checklist pratica per prepararsi al 2026
Il tempo per prepararsi alla transizione è adesso. Ogni ente deve avviare un percorso di analisi e adeguamento per non farsi trovare impreparato.
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Valutare la Propria Posizione: Analizzare lo status attuale dell’ente (ONLUS, APS, associazione culturale, ecc.) e valutare attentamente i pro e i contro dell’iscrizione al RUNTS in base alla propria missione, struttura e tipologia di entrate.
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Mappare Entrate e Attività: Classificare tutte le fonti di entrata e le attività secondo i nuovi criteri dell’art. 79 del CTS. È fondamentale distinguere con precisione tra Attività di Interesse Generale (commerciali e non) e Attività Diverse.
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Effettuare una Proiezione Fiscale Strategica: Non limitatevi a un calcolo di convenienza. Modellate diversi scenari di entrata per il prossimo triennio per comprendere la vostra soglia di rischio di diventare “commerciali” e per valutare se i regimi forfettari rappresentano un’opzione sostenibile a lungo termine.
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Pianificare l’Adeguamento dello Statuto: Verificare la conformità dello statuto alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore. Se si opta per l’iscrizione al RUNTS, è necessario pianificare le modifiche statutarie da sottoporre all’assemblea dei soci.
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Aggiornare la Gestione Contabile: Prepararsi ad adottare i nuovi schemi di bilancio ministeriali e a implementare le procedure per rispettare i nuovi obblighi di rendicontazione, trasparenza e deposito al RUNTS.
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Richiedere Consulenza Specialistica: La complessità della riforma rende indispensabile il supporto di professionisti esperti in fiscalità del Terzo Settore. Una consulenza qualificata è la chiave per una transizione sicura, per evitare sanzioni e per cogliere appieno le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo.
La Riforma del Terzo Settore non è un semplice adempimento, ma un bivio strategico che determinerà la sostenibilità e la crescita del vostro ente per il decennio a venire. Agire con lucidità e metodo, supportati da una consulenza specialistica, è l’investimento più importante che possiate fare per navigare questa transizione con successo.

