L’attività di scuola di formazione consiste nell’erogazione di un servizio che può articolarsi nelle seguenti tipologie:

  • Formazione scolastica obbligatoria comprendendo percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • Formazione professionale al fine di conseguire specifiche qualifiche successive al diploma superiore;
  • Formazione continua destinata a soggetti occupati ovvero in C.I.G. e mobilità, nonché ai titolari di contratto di lavoro subordinato nella forma di apprendistato;
  • Corsi di aggiornamento per professionisti o imprenditori di determinati settori economici;
  • Orientamento mediante una consulenza finalizzata alla definizione di un percorso personale di formazione e di inserimento nel mercato del lavoro.

Norme di riferimento

Per la scuola di formazione non sono individuate specifiche norme di riferimento, in quanto a seconda della tipologia di formazione che si intende erogare, occorre consultare la relativa normativa sia a livello nazionale che regionale.

Requisiti professionali

Per esercitare l’attività di scuola di formazione occorre effettuare l’accreditamento presso l’Amministrazione regionale di riferimento. Qualora la formazione sia rivolta ai soggetti iscritti agli ordini professionali, invece, è richiesto l’accreditamento presso gli ordini territoriali di riferimento.

Resta inteso che per svolgere tale attività occorre dotarsi di personale qualificato sulla base delle specifiche discipline che si intendono insegnare.

Modalità di svolgimento

L’attività di “scuola di formazione” può essere svolta in forma:

  • individuale;
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Si precisa che l’attività in esame può essere svolta anche in forma di franchising. A tal proposito il franchisor concede la possibilità all’affiliato di erogare il servizio sfruttando l’insegna del medesimo franchisor e rispettando gli standard formativi e qualitativi individuati dallo stesso. Al contempo il

franchisor garantisce all’affiliato un percorso formativo iniziale sulle modalità di erogazione del servizio, l’assistenza tecnica continua e, in genere, il contratto prevede anche la fornitura di mobili e arredi da destinare ai locali in cui si svolgerà l’attività.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

apertura partita Iva con codice specifico per l’attività svolta, a titolo esemplificativo si segnalano i seguenti codici Ateco 2007:

85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;

85.59.90 Altri servizi di istruzione NCA;

85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore.

  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10

iscrizione alla CCIAA:

  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:

iscrizione INPS: gestione commercianti.

iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità dei locali. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare.
  • Richiesta di autorizzazione preventiva da parte del Comune, solo nel caso in cui il locale sia ubicato in zona tutelata per un corretto sviluppo del settore o in quanto area di pregio artistico ed ambientale, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 147/2012.
  • Richiesta all’Azienda Sanitaria della certificazione di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.
  • Compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi, da parte del responsabile della prevenzione e protezione, riportante tutti i rischi presenti nel locale e le modalità individuate per prevenirli.
  • Frequenza di un corso antincendio e di un corso in tema di sicurezza sul lavoro con conseguimento del relativo attestato.

Liberalizzazioni

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

-Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

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