Norme di riferimento

L’attività di servizio taxi è definita dalla Legge n. 21 del 15/01/1992. Il servizio taxi appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell’utente. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e per un tempo definito e/o un viaggio determinato.

Requisiti professionali

L’attività di servizio taxi può essere esercitata da persone in possesso della patente di tipo “B” e di autovetture fino a nove posti. Inoltre occorre aver superato un esame, davanti ad una commissione comunale o provinciale, al fine di conseguire la licenza di qualifica di conducente.

Liberalizzazioni

Con l’introduzione del DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, è stato previsto l’incremento del numero delle licenze,  a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci; la sostituzione alla guida dei titolari di licenza, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; la possibilità di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; l’esercizio dell’attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate le licenze; la maggiore libertà nella fissazione delle tariffe.

Modalità di svolgimento

L’attività di servizio taxi può essere svolta in forma di:

  • impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di persone(s.a.s. e s.n.c.): la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti

professionali richiesti;

  • società di capitali(S.r.l.): la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività

  • apertura partita Iva con codice attività 49.32.10(Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione all’Albo artigiani(l’art. 6, lettera f-sexies del DL n. 70 del 13/05/2011, convertito in L. n .106 del 12/07/2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica).
  • iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIAal Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

Con il DL n. 1/2012convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni,  trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

Liberalizzazioni

Con l’introduzione del DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, è stato previsto l’incremento del numero delle licenze,  a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci; la sostituzione alla guida dei titolari di licenza, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; la possibilità di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; l’esercizio dell’attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate le licenze; la maggiore libertà nella fissazione delle tariffe.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

 

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