Norme di riferimento
L’attività di soccorso stradale è disciplinata dalla Legge 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche. L’attività di soccorso stradale si concreta nell’intervento per il ripristino della circolazione di autoveicoli in caso di sinistro o guasto meccanico. Può configurarsi quindi come riparazione del veicolo sul posto oppure carico del veicolo stesso per il ricovero in officina, allo scopo di effettuare interventi più complessi.
E’ ricompresa nella seguente scheda anche l’attività di carrozziere Requisiti professionali
I requisiti professionali sono documentabili con l’esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio specializzato per tre anni nell’ultimo quinquennio; il triennio è ridotto ad un anno se l’interessato è in possesso di un titolo di studio a carattere tecnico-professionale rilasciato da istituti di Stato, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica rilasciato da istituti di Stato, o di un attestato di qualificazione di operaio qualificato rilasciato a seguito della frequenza di un corso autorizzato dalla Regione. La laurea tecnico-scientifica da sola, senza alcuna pratica professionale, costituisce titolo valido per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Inoltre occorre possedere la patente di tipologia “B” e la disposizione di attrezzature per il soccorso di veicoli fino a 3,5 tonnellate, fino a 7,5 tonnellate ed oltre 7,5 tonnellate.
Modalità di svolgimento
L’attività di soccorso stradale può essere svolta in forma di:
- impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- impresa familiare: la partecipazione complessiva agli utili da parte dei familiari non può eccedere il 49% del totale ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- società di persone (s.a.s. e s.n.c.):la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti professionali richiesti;
- società di capitali (S.r.l.):la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo
esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 52.21.60(Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione all’Albo artigiani(l’art. 6, lettera f-sexies del DL n. 70 del 13/05/2011, convertito in L. n .106 del 12/07/2011, l’art. 6, lettera f-sexies, ha previsto la possibilità di effettuare detta iscrizione sempre attraverso la Comunicazione Unica).
- iscrizione INPS: gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
- in caso di parcheggio dei mezzi incidentati, chiedere l’autorizzazione al Comune di competenza.
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.