L’attività di vendita al dettaglio di audioprotesi consiste nella vendita di apparecchi che prevengono ovvero suppliscono la disabilità uditiva e nella successiva verifica e manutenzione periodica dell’apparecchio al fine di garantire l’efficacia dello stesso.
Requisiti professionali
Per la vendita di audioprotesi occorre essere in possesso della laurea in Tecniche Audioprotesiche (L/SNT3). Inoltre occorre aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritto all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista.
La professione dell’audioprotesista è regolamentata dal D.M. del Ministero della salute 14 settembre 1994, n. 668 e dal D.M. del Ministero della salute del 13 marzo 2018.
Modalità di svolgimento
La vendita al dettaglio di audioprotesi può essere svolta in forma:
- individuale;
- societaria (società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 47.74.00– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- inquadramento previdenziale:
- iscrizione INPS: gestione commercianti.
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- Presentazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l’accesso all’attività: la destinazione d’uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l’attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E’ opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.