Norme di riferimento
L’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche è disciplinata dal D.L. 114/98. Il commercio su aree pubbliche prevede le possibilità di vendere prodotti attraverso: la partecipazione ai mercati cittadini; la concessione di un posteggio per una fiera; un chiosco; un autonegozio.
Requisiti professionali
Per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche non è previsto alcun requisito professionale.
Modalità di svolgimento
Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto in forma:
- individuale;
- societaria(società di persone e società di capitali).
Inoltre il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto:
- su posteggio dato in concessione per dieci anni;
- su qualsiasi area, purché non espressamente interdetta, in forma itinerante. In questa ipotesi è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri.
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 47.8…,da verificare in base alle merci oggetto di vendita (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche:Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA:
- impresa individuale: Modello I1
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
- iscrizione INPS: gestione commercianti.
- iscrizione INAIL:iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- Richiesta di autorizzazione al Comune sede del posteggio, da presentare dopo la pubblicazione nel BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) dell’elenco dei posteggi liberi, secondo le modalità e i termini precisati nello stesso provvedimento. Nell’ipotesi di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, l’autorizzazione deve essere richiesta al Comune nel quale il richiedente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se società di persone);
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.