Norme di riferimento
L’attività di vendita a domicilio (porta a porta) è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/98 e del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (ora contenuto nel nuovo Codice del consumo introdotto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”).
Requisiti professionali
Per l’esercizio della vendita a domicilio (porta a porta) non è previsto alcun requisito professionale.
Modalità di svolgimento
La vendita a domicilio (porta a porta) può essere svolto in forma:
- individuale;
- societaria(società di persone e società di capitali).
Documentazione ed adempimenti per iniziare l’attività
- apertura partita Iva con codice attività 47.99.10solo nell’ipotesi in cui il fatturato annuale superi i 5.000,00 euro (Codice Ateco 2007):
- impresa individuale: Modello AA9/12
- soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
- iscrizione alla CCIAA: non obbligatoria. Gli Incaricati alle Vendite sono esclusi dall’iscrizione alla CCIAA come da contenuto della Circolare dell’Industria n. 3407 del 09.01.1997;
- iscrizione INPS: gestione commercianti
- iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.
Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività ovvero dalla costituzione della società.
Altri adempimenti
- la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori è soggetta ad apposita comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. La comunicazione deve essere inviata all’Ufficio Commercio;
- agli incaricati deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento che va ritirato non appena vengano a mancare i requisiti morali. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell’avvio di un’attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l’iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.