customcolor_logo_customcolor_background
customcolor_logo_customcolor_background

TaxBi | Dottori Commercialisti ®

Danilo Gulizia - Dottore Commercialista Revisore Legale - N. AA2183  Albo Dottori Commercialisti
Via Gabriele D'Annunzio, 56 - 95128 Catania - P.IVA 04934190879

dottoricommercialisti@taxbi.it - 0958100047

Cookie Policy - Privacy Policy - All rights reserved © 2023

 


linkedin
phone

Regime forfettario

2023-11-20 16:49

TaxBi | Dottori Commercialisti

Guide, regime forfettario,

Regime forfettario

Che cos'è il regime fiscale forfettario?Il regime fiscale forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano un'attività

Che cos'è il regime fiscale forfettario?

Il regime fiscale forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Esso prevede una serie di semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, nonché una determinazione forfetaria del reddito imponibile, da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Andiamo con ordine

Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario?

Per accedere al regime forfettario, i contribuenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Non aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata nel regime, ricavi o compensi superiori a 85.000 euro;
  • Non aver sostenuto spese di ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi relativi a compensi per lavoratori dipendenti e per collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro sostenute per il coniuge, i figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro

Vi sono, altresì, delle cause cosidette di esclusione

Più precisamente non possono aderire al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR 633 del 1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del DL 331 del 1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro; tuttavia se il rapporto di lavoro è cessato tale soglia è irrilevante.

 

Quindi anche i soggetti che adottano particolari regimi, non possono usufruire del regime forfetario. Si tratta, volendoli elencare brevemente, delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva e/o ai fini delle imposte sui redditi, quali, ad esempio il regime speciale per l’agricoltura o quello le agenzie di viaggio.

Per quanto riguarda l’esclusione derivante dalla detenzione di partecipazioni in soggetti sopra individuati, è possibile accedere al regime qualora la partecipazione venga ceduta prima dell’inizio della nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario.

 

Vantaggi e svantaggi del regime forfettario

Il regime forfettario presenta una serie di vantaggi, tra cui:

  • Una tassazione agevolata, che può portare a un risparmio fiscale significativo.
  • Una serie di semplificazioni, che riducono gli adempimenti burocratici.
  • La possibilità di accedere a un regime contributivo agevolato, che può ridurre i costi previdenziali.

Tuttavia, il regime forfettario presenta anche alcuni svantaggi, tra cui:

  • La non deducibilità delle spese, che incide sul reddito imponibile.
  • La non detraibilità delle spese, che incide sul reddito netto.
  • La non possibilità di accedere a determinate agevolazioni, riservate ai contribuenti che non applicano il regime forfettario.

 

Nel dettaglio:

Il regime forfetario vede la determinazione del reddito attraverso l’applicazione ai ricavi o compensi, di un coefficiente di redditività stabilito dalla legge. Pertanto per i soggetti che adottano il regime in commento non rilevano i costi sostenuti durante il periodo d’imposta di permanenza nel regime stesso.

Il metodo consiste quindi in:

  • applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi realizzati e ai compensi percepiti nel corso dell’anno, determinando così il reddito imponibile;
  • applicazione di un’imposta sostitutiva (aliquota del 15% o del 5% per chi inizia una attività) dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP.

In tema di imposta sostitutiva l’aliquota è del 15% ma è ridotta al 5%, per i primi cinque periodi d’imposta, in presenza di nuove attività e purché sussistano i requisiti di seguito indicati:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti di ricavi di cui si dirà in prosieguo.

 

Ulteriori benefici

 

La non applicazione degli adempimenti previsti per l’IVA e degli indici sintetici di affidabilità (ISA). I soggetti aderenti al regime forfetario essendo esclusi dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, di conseguenza non possono, però, detrarre l’imposta assolata sugli acquisti.

Dal punto di vista previdenziale, i soggetti esercenti attività di impresa che si avvalgono del regime forfetario, hanno la facoltà di applicare un regime agevolato che prevede l’abbattimento del 35% dei contributi previdenziali, ma solo per quei soggetti che rientrano nel regime previdenziale INPS dei commercianti o degli artigiani.

Per gli esercenti arti o professioni il regime previdenziale rimane, invece, quello “ordinario”.

 

Vi sono dei limiti temporali?

 

Il regime forfetario non è soggetto ad alcun limite temporale di permanenza, ma si può “utilizzare” fino a che vengono rispettati i limiti e le condizioni poste dalla norma.

 

Coefficienti di redditività

 

Ecco di seguito l’elenco dei valori del coefficiente di redditività per ogni tipologia di attività:

 

  • Industrie alimentari e delle bevande - Codice Ateco 10 - 11 - coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9 - coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codice Ateco 47.81 - coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti - Codice Ateco 47.82 - 47.8 - coefficiente di redditività al 54%;
  • Costruzioni e attività immobiliari - Codice Ateco 41 - 42 - 43 - 68 - coefficiente di redditività pari a 86%;
  • Intermediari del commercio - Codice Ateco 46.1 - coefficiente di redditività al 62%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codice Ateco 55 - 56 - coefficiente di redditività al 40%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi - Codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 - coefficiente di redditività al 78%;
  • Altre attività economiche - Codice Ateco da 1 a 9, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - coefficiente di redditività al 67%.

Se si esercitano più attività con codici Ateco differenti, la soglia del limite massimo del fatturato per poter accedere e mantenere il regime forfettario 2023 viene calcolata come somma di ricavi o compensi di tutte le attività svolte.

 

Infine, è opportuno ricordare che la legge di bilancio per il 2023, n. 197 del 2022 ha anche stabilito che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 100.000. In questo ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.