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Applicazioni utili alla pianificazione fiscale

2024-01-31 13:20

TaxBi | Dottori Commercialisti

Guide, pianificazione fiscale,

Applicazioni utili alla pianificazione fiscale

Un numero significativo di imprenditori non conosce le varie agevolazioni fiscali, gli strumenti e le opzioni che possono alleviare il carico fiscale

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Un numero significativo di imprenditori non conosce le varie agevolazioni fiscali, gli strumenti e le opzioni che possono alleviare il carico fiscale e finanziario delle loro imprese. Questa guida informativa offre sei risorse aggiornate e facilmente accessibili per aiutarti a ridurre al minimo il carico fiscale. Che tu stia già gestendo un'impresa o stia pianificando di avviarne una, questi strumenti sono applicabili e vantaggiosi. I concetti astratti non esistono; esistono invece soluzioni pratiche che coinvolgono numeri, requisiti e modalità di attuazione.

 

REGIME FORFETTARIO

Il primo consiglio, pratico ed efficace e che può portare a notevoli risparmi fiscali, è quello di beneficiare, ove possibile, del regime fiscale forfettario. Tuttavia, il regime agevolato richiede determinati requisiti di accesso.

Il regime forfettario, infatti, si applica alle sole persone fisiche che esercitano o intendono esercitare un'impresa, un'arte o una professione (restano quindi escluse le società).

Requisiti di inclusione:

Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superioria 85.000 euro, se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e  dei  compensi relativi  alle  diverse attività esercitate;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

Cause di esclusione:

Non possono accedere:

  • coloro  che  nell’anno   precedente   hanno  percepito   redditi di  lavoro  dipendente   e/o   assimilati  di   importo   superiore a 30.000  euro,  tranne nel  caso  in cui  il   rapporto  di  lavoro      dipendente     nell’anno      precedente     sia   cessato;
  • gli    esercenti   attività    d’impresa,    arti    o     professioni che  partecipano contemporaneamente   a   società  di   persone,    associazioni    professionali    o   imprese   familiari;
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini    Iva o   di   regimi  forfetari   di   determinazione   del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno  degli Stati membri dell’Unione europea, che producono  in  Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • per i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Vantaggi per chi avvia una nuova attività

Se si avvia una nuova attività, l'imposta sostitutiva può essere ridotta al 5% per i primi 5 anni a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti:

  • il   contribuente   non  ha   esercitato,   nei   tre  anni  precedenti,     attività     artistica,     professionale      o d’impresa,     anche    in     forma     associata     o    familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Come viene tassato il reddito

Chi adotta il sistema forfetario determina il reddito imponibile applicando ai redditi realizzati o ai compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata. Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico.

Al reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva del 15%.

Semplificazioni

IVA

  • Non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti.
  • Sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale Iva.
  • Non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.
  • Non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica.

IMPOSTE SUI REDDITI

  • Sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
  • Non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.
  • Non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

Rimangono obbligatori:

  • certificazione dei corrispettivi
  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • fatturazione  elettronica.

Attenzione Il sistema forfettario cessa di avere validità a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso o si verifica una delle cause di esclusione.

Come si accede

I contribuenti che esercitano attività commerciale, artistica o professionale non devono provvedere ad alcuna comunicazione preventiva o successiva. I contribuenti che avviano nuove attività e presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime sono tenuti a comunicarlo solo nella dichiarazione di inizio attività; la mancata indicazione non impedisce l'adozione del regime, ma è tuttavia passibile di sanzioni. 

 

AUTO AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Sapevi che puoi risparmiare molto anche sui costi di trasporto, soprattutto ottimizzando le voci più impegnative del tuo budget (ad esempio la tua auto)?

Con l’auto in uso promiscuo ai dipendenti arrivi a una deducibilità del 70%, sia in termini di costo del mezzo che di carburante. Ma andiamo con ordine.

L’uso     promiscuo      consiste      nella     possibilità      di utilizzare il veicolo sia a fini  aziendali  che personali. L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, quale, ad esempio:

  • una clausola del contratto di lavoro (C.M. 10.2.98 n. 48/E, § 2.1.2.1);
  • una scrittura privata avente data certa;
  • apposito verbale del CdA.

Al fine di evitare inconvenienti in sede di controllo durante l’utilizzo,  si raccomanda di conservare a bordo del veicolo i relativi documenti di autorizzazione all'uso del veicolo concessa dall'azienda.

DETRAZIONI

La lett. b-bis dell’ ART. 164 del TUIR dispone che i relativi costi sono deducibili per l’impresa nella misura del 70% per  i veicoli  dati in  uso promiscuo ai dipendenti per  la maggior parte del periodo d’imposta. Nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente,  la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro. Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorniche compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. Inoltre, non è necessario che:

  • l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
  • il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

Nel caso in cui l’acquisto dell’autovettura avvenga nel corso dell’anno, l’auto deve essere concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto fino  al 31 dicembre.

Secondo l’Agenzia, la percentuale di deducibilità del 70% deve essere applicata all’intero ammontare dei costi degli  automezzi.

Le spese per l’acquisto di carburante per autotrazione sono deducibili, nella misura del 70%, se effettuate mediante carte di credito, bancomat, prepagate o altri strumenti assimilati (art. 164 co. 1-bis del TUIR).

I.V.A. 

I veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in virtù di contratti  di noleggio o locazione (anche finanziaria) e messi   a disposizione del personale dipendente, a fronte di uno specifico corrispettivo, sono inclusi nella categoria dei veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72). In tal caso, è integralmente detraibile l’IVA assolta per l’acquisto del veicolo, salvo che non sussistano limitazioni derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA (R.M. 6/2008). La detrazione IVA integrale spetta anche per i connessi costi di gestione.

 

RIMBORSI SPESE A PIÈ DI LISTA PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Il rimborso delle spese agli amministratori aziendali è una pratica comune, ma soprattutto conveniente. In effetti, le implicazioni a livello amministrativo e fiscale sono molto interessanti. Partiamo dai destinatari di questi rimborsi, ovvero gli amministratori di società (srl, sas, spa, snc, ecc.) che nella maggior parte dei casi non hanno partita IVA e quindi non esercitano questo ruolo come professionisti.

In questi casi il rimborso (si parla di spese relative a trasporto, vitto e alloggio) è strettamente correlato alla tipologia del contratto.

Nel caso specifico più interessante, quello dei rimborsi a piè di lista, vengono esentate le spese relative a:

  • Pasti
  • Pernottamento
  • Viaggio
  • Altro trasporto

Tutte queste spese sono esenti senza limite.

COSA SI INTENDE PER TRASFERTA?

Per i lavoratori dipendenti si parla di trasferta quando si svolge un lavoro fuori dal Comune in cui si trova la sede aziendale.

Per gli amministratori potrebbe non essere specificato nel mandato il luogo dove espletare l’incarico, e quindi, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza o domicilio fiscale dell’amministratore stesso

TUTTE LE SPESE SOSTENUTE DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE DOCUMENTATE.

I rimborsi spese relativi a vitto e alloggio sono deducibili fino al limite di:

  • 180,76 euro al giorno per trasferte in Italia;
  • 258,23 euro al giorno per trasferte effettuate all’estero.

Le indennità chilometriche sono deducibili per la società nei limiti di costi auto di potenza fino a 17 cavalli o 20 cavalli se auto diesel secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 3 del TUIR.

Sono, invece, deducibili senza limiti le altre spese di viaggio come ad esempio il car-sharing e altre spese documentate.

I rimborsi corrisposti all’amministratore relativi ad altre spese anche non documentate, come ad esempio le spese di parcheggio o di lavanderia, sono esclusi dal reddito imponibile nel limite di:

  • 15,49 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia;
  • 25,82 euro al giorno per le trasferte effettuate all’estero.

 

RECUPERO ACCISE SUI CARBURANTI 

Anche nel settore dell’autotrasporto di merci o persone (utilizzando veicoli con massa lorda massima pari o superiore a 7,5 tonnellate ed appartenenti alle categorie Euro 3 o superiori) è possibile ottenere importanti sconti, in particolare per quanto riguarda i costi del carburante.

Possono ottenere i seguenti benefici:

Trasporto merci:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Trasporto persone, anche effettuato da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Non è possibile richiedere il beneficio fiscale se:

  • il gasolio è destinato a veicoli di categoria Euro 0 o inferiore a decorrere dal 01/01/2015;
  • il gasolio è destinato a veicoli di categoria Euro 2 o inferiore a decorrere dal 01/01/2016;
  • il veicolo ha massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.

La domanda deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre (il termine di presentazione non ha carattere perentorio, così come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane Prot. R.U. 62488 del 31 Maggio 2012).

  • In via telematica, tramite il software messo a disposizione sul sito www.agenziadogane.gov.it
  • In forma cartacea (ma è necessario consegnare anche una copia della domanda in formato digitale tramite CD-ROM, DVD o pen drive USB).

Bisogna allegare:

  • copia delle fatture attestante il consumo del gasolio;
  • copia dei libretti di circolazione dei veicoli aventi i requisiti sopra elencati.

Le fatture devono esporre la targa degli autoveicoli e il numero di litri di gasolio immesso in ciascuno di essi.

È possibile inserire nella richiesta di rimborso anche le fatture documentanti l’acquisto di gasolio destinato ad una eventuale cisterna installata presso la sede del richiedente. In quest’ultimo caso il contribuente, a seguito della recente evoluzione normativa, deve essere inpossesso della licenza fiscale “per esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali”, secondo quanto previsto dall’art. 25 comma 2 lettera c del Testo Unico delle accise, qualora la cisterna abbia una capacità globale superiore ai 5 metri cubi.

L’ufficio  delle Dogane ha trenta giorni dalla ricezione per verificare  la regolarità invitando eventualmente l’interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

Decorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’ufficio, della dichiarazione o degli elementi mancanti senza che al soggetto richiedente sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda può considerarsi accolta.

A questo punto il contribuente può:

  • procedere a compensare il credito mediante modello f24 con codice tributo 6740;
  • chiedere il rimborso tramite accredito su Iban.

 

LEASING

Dal punto di vista finanziario e fiscale, il leasing è un’ottima strategia che può comportare un notevole risparmio sui costi. Come saprete, si tratta della possibilità di utilizzare beni mobili o immobili per un periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone periodico. I leasing, di solito, danno la possibilità, con opzione prevista nel contratto, di acquistare il bene locato dall'utente ad un prezzo predeterminato nello stesso contratto.

Il leasing rappresenta una vantaggiosa alternativa alle tradizionali forme di finanziamento come i prestiti bancari, in quanto i tempi di istruttoria sono piuttosto rapidi, il finanziamento può essere erogato per l'intero costo del bene IVA compresa, e consente di adattarsi alle diverse esigenze in termini di durata del contratto, periodicità ed importo dei canoni.

Al contrario di quanto accade in caso di acquisto diretto del bene, attraverso il leasing si ha la possibilità di acquisire subito la disponibilità del bene senza dover sostenere l’intero esborso in un’unica  soluzione e conseguendo quindi il frazionamento dell’Iva lungo tutta la durata contrattuale e la deduzione fiscale dei canoni leasing (che risulta così più rapida) per un periodo non superiore alla “durata fiscale” (generalmente pari alla metà del tempo necessario per ammortizzare il bene). Inoltre, poiché la proprietà del bene rimane alla società di leasing fino al momento dell’eventuale riscatto, non potrà essere oggetto di sequestro, pignoramento e non vi si potrà iscrivere un’ipoteca.

Infine, a differenza di ciò che può avvenire inuncontratto di noleggio, nel leasing è l’utilizzatore stesso a scegliere il bene e se lo ritiene opportuno farselo costruire “su misura” e vi è la possibilità di poter usufruire di eventuali sconti sul prezzo grazie ad accordi e convenzioni della società di leasing con i fornitori.

 

TFM

Il trattamento di fine mandato è l'indennità corrisposta dalla società agli amministratori al termine del loro mandato.

Tale trattamento, pur non avendo una propria regolamentazione dal punto di vista civilistico, può essere assimilato per certi aspetti al trattamento di fine rapporto del lavoro dipendente. 

Quest'ultimo però ha proprie norme che ne regolano le modalità di calcolo e di tassazione, mentre il cosiddetto TFM è un istituto che viene regolamentato liberamente nell’ambito del rapporto tra le parti: la società da una parte e l’amministratore dall’altra. 

Il TFM differisce dal compenso eventualmente previsto per gli amministratori, che segue sempre il criterio di cassa ai fini della deducibilità fiscale.

Nel caso dell’indennità di fine mandato è fondamentale che il diritto al trattamento sia fissato con atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. Questo ne consente la deduzione secondo il principio di competenza ai sensi dell’art. 105 del Tuir (nel limite della quota maturata in ogni esercizio) e la possibilità di tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. c) del Tuir.

Pertanto si ottengono due vantaggi:

  • l’imprese deduce il costo nell’anno di accontamento;
  • il TFM viene tassato in capo all’amministratore nell’anno in cui vien corrisposto, non vengono pagati i contributi previdenziali e ed soggetto a tassazione agevolata.

 

ROYALTIES

La motivazione principale che spinge le aziende a registrare un marchio è quella di tutela nei confronti della concorrenza e di poter disporre di quel marchio sul mercato, cosa che può essere ottenuta anche concedendo in licenza il marchio a terzi. Per ottenere questi vantaggi è necessario registrare un marchio.

Tali procedure consentono di ottenere una tutela graduale, in relazione alle esigenze di sfruttamento territoriale del marchio. In ogni caso la registrazione del marchio ha validità 10 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Non è da sottovalutare che, una volta registrato, un marchio può essere trasferito sul mercato più facilmente, in quanto è molto più semplice identificare la titolarità del marchio e il suo carattere distintivo (e il suo valore economico). Pertanto, la registrazione di un marchio deve essere vista non solo come un vantaggio legale, ma anche come la possibilità di dare valore commerciale al marchio. Si tratta, in sostanza, di valorizzare il marchio nel tempo, facendo leva sui suoi punti di forza nel lungo termine (si pensi al trasferimento o alla concessione in licenza del marchio stesso a terzi). Inoltre, i consumatori hanno sempre considerato la registrazione del marchio come un fattore di fiducia nella qualità del prodotto o del servizio offerto. 

Come utilizzare i marchi per la pianificazione fiscale

Il punto di partenza di questa analisi è dato dalle agevolazioni legate alla tassazione dei redditi da diritto d’autore in Italia.

Questa norma consente al titolare di un marchio o di un marchio di cedere i propri diritti di sfruttamento economico ad un altro soggetto terzo in cambio di un compenso sotto forma di royalties, solitamente commisurato al fatturato annuo realizzato dal marchio stesso.

Fiscalmente, il percepimento di queste royalties è trattato in modo agevolato dalla nostra normativa fiscale. Molto schematicamente quello che occorre sapere in questa analisi è che vi è la possibilità di ottenere una detassazione del 25% dei canoni derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore su marchi e brevetti.

Per fare un esempio, se hai percepito 1.000 euro di royalties, avrai una tassazione solo su 750 euro. In pratica, ottieni sempre un imponibile esente da tassazione per il suo 25%.

Quale Il Risparmio Di Tassazione Per Una Persona Fisica

Utilizzando lo sfruttamento economico del marchio per una persona fisica è possibile ottenere un notevole risparmio fiscale. Ad esempio, la tassazione ai fini IRPEF può variare da:

  • un minimo del 17,25%, ovvero il 75% dell’aliquota IRPEF più bassa, il 23%;
  • un massimo del 32,25%, ovvero il 75% del 43% di IRPEF.

Questo metodo può magari essere affiancato alla percezione del “compenso amministratore” che ricordiamo oltre a subire tassazione IRPEF piena, prevede il versamento dei contributi INPS alla gestione separata.

 

RIMBORSO CHILOMETRICO

L'amministratore può chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di compiti relativi alla gestione dell'impresa che gli è affidata. Infatti, l’organo amministrativo (amministratore) dotato di procura può avere diritto al rimborso delle spese indipendentemente dal fatto che l'amministratore venga retribuito (percepisca un compenso) per il lavoro svolto.

All’interno del cosiddetto "Rimborso spese di amministratore", troviamo il rimborso spese chilometrico, ovvero rimborsi per l'utilizzo dei veicoli personali da parte degli amministratori che viaggiano per conto dell'azienda.

In questa prospettiva può essere importante analizzare cos’è il rimborso delle spese dell’amministratore, come viene applicato e in che modo. Inoltre vedremo come calcolare il rimborso forfettario per l'utilizzo dell'auto propria dell'amministratore.

Il rimborso spese chilometrico amministratore è una sorta di valutazione a forfait giornaliera delle spese per trasporti sostenuta per eseguire la trasferta. L’applicazione di questo meccanismo può avvenire soltanto se l’amministratore si sposta utilizzando il proprio veicolo oppure noleggiando un’automobile. Viceversa, in caso di trasporto aereo o ferroviario, i relativi costi rientrano nel regime analitico.

La determinazione del rimborso chilometrico, però, a differenza del rimborso forfettario, non è lasciata alla libera determinazione dei privati, ma avviene utilizzando apposite tabelle predisposte dall’ACI. L’ente predispone periodicamente di una tabella in cui, per ogni tipologia di veicolo e di alimentazione, determina, in funzione della distanza, l’ammontare dell’esborso sostenuto per il trasporto, variabile in funzione di quelli che sono i prezzi medi del carburante.

VANTAGGI

  • Il rimborso spese chilometrico per l’amministratore  è  deducibile per l’azienda. La deducibilità del costo è parametrata alla potenza dell’autoveicolo utilizzato. L’auto deve, infatti, avere una potenza limitata per poter dedurre l’intero costo e se la stessa ha una potenza superiore il costo deducibile è parametrato a quello che si sarebbe sostenuto utilizzando un’auto di potenza inferiore e pari a quella indicata dalla norma (17 o 20 cavalli fiscali a seconda del tipo di alimentazione);
  • Che il costo è rimborsabile in base alla percorrenza svolta e quindi in base al numero di chilometri percorsi per l’attività svolta per conto della società;
  • Il Rimborso è esentasse per l’amministratore

Si ricorda che il ministero del lavoro ha ritenuto che tali somme debbano comunque transitare dal Libro unico (in generale le società procedono ad elaborare un cedolino paga con un imponibile Irpef e previdenziale pari a zero).

Inoltre l'inerenza all'attività andrà certificata tramite nota spese debitamente sottoscritta dall'amministratore, che certifichi i giorni di effettiva trasferta fuori dal comune sede dell'impresa (e di km percorsi per tali esigenze).

 

DIVIDENDI

Una modalità alternativa ma poco utilizzata nelle SRL per remunerare la proprietà è quella legata alla distribuzione degli utili. Si tratta della procedura connessa alla distribuzione dei dividendi ai soci. I dividendi non sono altro che utili che derivano dall’approvazione del bilancio d’esercizio annuale. Quindi, requisito indispensabile per avere un dividendo è che la SRL chiuda il bilancio con un utile d’esercizio.

Al posto di deliberare compensi amministratore l’assemblea dei soci  di una SRL può decidere di distribuire gli utili generati dal bilancio. Il vantaggio di questa soluzione è quello di evitare il pagamento dei contributi INPS alla Gestione Separata.

Da un punto di vista fiscale gli utili della SRL percepiti dai soci sono considerati redditi di capitale. Sui redditi di capitale, non è prevista alcuna contribuzione previdenziale. Non  si tratta, infatti, di redditi da lavoro come nel caso dei compensi amministratore. Il secondo vantaggio legato a questa metodologia di prelevamento di utili è che, indipendentemente dalla tua quota di partecipazione avrai una ritenuta fiscale del 26%. A partire dal 2018, infatti, sia per le partecipazioni qualificate e non nel capitale sociale della SRL è prevista una tassazione alla fonte del 26%.

Quando devi utilizzare i dividendi per prelevare utili dalla srl

Il dividendo viene incassato dai soci, al momento in cui l’assemblea dei soci della SRL lo delibera. Di solito questo avviene nella delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. In questa sede l’assemblea può deliberare l’assegnazione del dividendo ai soci.

La prima riflessione da fare è che il dividendo viene ad essere incassato solo nell’anno successivo alla sua maturazione. Questo vuol dire che se sei socio nell’anno di maturazione dei dividendi non percepirai alcun incasso. Il dividendo viene erogato nell’anno  successivo (solo  se vi sono utili). Per questo motivo l’erogazione del dividendo deve essere gestita con il compenso amministratore. Oltre a questo devi tenere presente che il prelievo di utili con dividendo non è un costo per la tua SRL. L’importo dei compensi amministratore è un costo totalmente deducibile dal reddito. Tuttavia, lo svantaggio del compenso amministratore è che subisce tassazione IRPEF progressiva. Questo significa che hai convenienza a tenere quanto più basso possibile il compenso amministratore.

Di concerto potrai utilizzare maggiore utile distribuibile a dividendo sul quale potrai applicare una tassazione proporzionale. Il vantaggio della tassazione proporzionale è che maggiore è l’utile distribuibile maggiore è il risparmio fiscale che puoi ottenere. Il tutto senza considerare che non avrai più bisogno dei costi legati alla gestione della busta paga dell’amministratore.

Si tratta di una opzione che è perfettamente legale. Pensa che se il socio della tua SRL è un’altra SRL allora ci sarà una detassazione pari al 95% dell’utile distribuito. Anche questo è un valido aspetto da considerare.

Distribuzione di utili e rapporti con le banche

Come accennato in precedenza, l'addebito dei compensi agli amministratori comporta il sostenimento di costi per la società. I costi riducono inevitabilmente le entrate di un’azienda. Se possiedi un'attività che ha a che fare ogni giorno con le banche, che si tratti di mutui, scoperti di conto, finanziamenti o denaro caldo, conoscerai l'importanza del reddito. Più alto è il reddito, più è vantaggioso rivolgersi ad una banca. Il fatto che non ci siano più costi per compensi in bilancio aumenta immediatamente gli utili della SRL. Questo ti darà più peso nella negoziazione. Se hai una linea di credito aperta con un istituto bancario, dovresti valutare attentamente questa opportunità. 

 

CONCLUSIONI

Naturalmente queste sono solo alcune delle strategie che si possono applicare per ottenere risparmi specifici. Il nostro compito è di aiutarti ad ottimizzare il tuo carico fiscale ed a gestirlo al meglio.